L’Associazione Tutela Terre d’Oriente vuole con questo comunicato portare all’attenzione la situazione di grave pericolo per il territorio dell’Altopiano ragusano, le numerose concessioni rilasciate dalla Sovrintendenza non solo in zona di tutela 2 ma anche in zone di tutela 3 dove vige il vincolo di immodificabilità assoluta dei luoghi, le numerose lottizzazioni, che stanno devastando lo straordinario paesaggio agrario dell’altipiano e siti di altissimo pregio come il costone di fronte a Ragusa Ibla in Contrada Santo Cono (dove sono state appena gettate le fondazioni di una concessione rilasciata, in piena zona di tutela 3 del Piano Paesaggistico e di vincolo di rispetto della forestale).
Le concessioni per la realizzazione di villette sarebbero state rilasciate a società immobiliari straniere, a singoli cittadini stranieri che non sembrano svolgere l’attività agricola. Com’è d’altronde evidente considerato che i titolari delle concessioni edilizie sono cittadini stranieri e che i lotti di terreno sono di estensione minima (1 ettaro) dove nessun tipo di agricoltura può essere praticata in un’area di pascolo dove le aziende più piccole hanno di media 30 ettari.
Il Sovrintendente avrebbe rilasciato le concessioni senza richiedere l’asseverazione da parte dell’Ispettorato agrario (secondo l’articolo 42 delle norme di attuazione del piano paesaggistico) o altro ente preposto circa il possesso del requisito di imprenditore agricolo professionale da parte del richiedente la concessione edilizia. La Soprintendenza nel rilasciare i pareri positivi ha condizionato non alla coltivazione ma alla manutenzione del fondo senza verificare il possesso del requisito di imprenditore agricolo professionale. Ma la manutenzione è altro rispetto alla conduzione. Mentre la conduzione di un fondo agricolo presuppone un’attività economica avente per oggetto la coltivazione del fondo agricolo e un soggetto che la pratichi come ad esempio l’imprenditore agricolo professionale, in economia agraria per manutenzione del fondo si intende mantenere l’efficienza di un capitale fondiario fisso, come gli immobili e quegli investimenti sul fondo che nelle aree interessate sono rappresentati dai muretti a secco, e non ha nessun collegamento con le attività agricole essenziali (coltivazione del fondo e allevamento di animali ) e le attività connesse.
Si fa anche presente già prima dell’adozione del piano paesaggistico erano state rilasciate concessioni per edifici plurimi o singoli in zona agricola in contrasto con l’art. 48 delle NTA del Piano Regolatore di Ragusa: infatti secondo il parere dell’avvocatura comunale (avv. Boncoraglio) non sarebbe permesso rilasciare concessioni edilizie per residenze in zona agricola a soggetti che non siano imprenditori agricoli professionali.
Chiediamo risposte all’Amministrazione, alla Soprintendenza in merito alle concessioni e alla evidente speculazione sui territori agricoli protetti dal Piano Paesaggistico per la lottizzazione e la costruzione di villette spacciate per costruzioni agricole al servizio del fondo ed invece vendute ad altissimo prezzo sul mercato immobiliare internazionale (segnatamente maltese, francese e inglese),
Chiediamo aiuto a tutte le Associazioni, al Ministro dell’Ambiente affinchè si intervenga a tutti i livelli per fermare lo scempio.
L’art. 42 del Piano Paesaggistico della provincia di Ragusa – Costruzioni sparse ad uso rurale e residenziale-turistico – prevede che “ per il mantenimento dell’attività e dei caratteri agricoli del paesaggio è prioritario il riuso e la rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche se non integro, ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell’agricoltura rispetto alle nuove costruzioni: le nuove costruzioni debbono ispirarsi alle regole morfologico-spaziali del paesaggio stesso, optando per la compattazione volumetrica attorno a spazi aperti (corti, cortili ecc.) utilizzando i caratteri dell’architettura di qualità; la costruzione comunque deve essere esclusivamente finalizzata alla conduzione agricola del fondo con preventiva asseverazione da parte dell’Ispettorato Agrario o altro ente preposto.”
Tale articolo vincola quindi qualunque costruzione in zona agricola al possesso del requisito di imprenditore agricolo professionale cioè di (“colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro”..)
Il Presidente del T.T.O
Dott. Arch. Salvatore Mancini
Il portavoce del T.T.0
Dott. Arch. Silvia La Padula
T.T.O Associazione Tutela Terre d’0riente – tel. 0932 669119 – cell. 335 7866837