Per realizzare gli obiettivi stabiliti nei trattati, l’Unione Europea (UE) adotta diversi tipi di atti legislativi. Alcuni sono vincolanti, altri no. Alcuni si applicano in tutti i paesi dell’UE, altri solo in alcuni di essi.
Si sente parlare spesso di “Direttive” dell’Unione Europea e si immagina che sia una disposizione legale che vincola tutti i cittadini europei. In realtà una direttiva è un atto legislativo che stabilisce un obiettivo che tutti i paesi dell’UE devono realizzare. Ma ciascun paese può decidere come procedere e, senza la trascrizione nella legislazione nazionale, la direttiva rimane solo un pio desiderio.
Sul paesaggio non esistono Direttive europee. Esiste la “Convenzione Europea del Paesaggio” firmata il 20 ottobre 2000 a Firenze dai Capi di Stato membri del Consiglio d’Europa (CoE).
Attenzione che non si tratta del Consiglio Europeo (cioè dell’Unione Europea), bensí di un organismo internazionale fondato nel 1949 al fine di promuovere “la democrazia, i diritti dell’uomo, l’identità culturale e la ricerca di soluzioni ai problemi sociali in Europa”. 47 stati europei ne sono membri.
Come per le Direttive europee, la Convenzione del CoE – per diventare esecutiva – deve essere trascritta nella legislazione nazionale. Il recepimento nella legislazione italiana è avvenuto nel 2004 ed è stata poi emendata nel 2006 e nel 2008.
La Convenzione Europea definisce il “paesaggio” in una prospettiva di preservazione della diversità del paesaggio stesso e ne privilegia l’aspetto “sociale” di paesaggio modellato nel passato dall’uomo e dalla natura. Nel prendere in considerazione il riconoscimento e la tutela ne sottolinea l’importanza culturale, ambientale, sociale, storica. Infine invita gli Stati a definire politiche di salvaguardia, gestione e conservazione per le generazioni future.
La legislazione italiana recepisce in toto la definizione della Convenzione. Il suo articolo 131 recita: “Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.” Arriva inoltre a definire limiti, localizzazioni e responsabilità.
In effetti, grazie anche al lavoro svolto dal comitato sotto la responsabilità del prof. Salvatore Settis, si è ottenuta l’identificazione delle aree da mettere sotto tutela demandando a Regioni e autorità territoriali l’onore e l’onere di far eseguire la legge attraverso le pianificazioni specifiche chiamate “piani paesaggistici”.
Questi ultimi diventano quindi lo strumento di pianificazione urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici per la salvaguardia e tutela del paesaggio. Lo Stato italiano e le sue regioni si impegnano nella preparazione dei piani da far rispettare da tutte le strutture di pianificazione territoriale.
Sulla Convenzione e la sua trascrizione nella legislazione italiana, rimane di grande attualità “Riconquistare il Paesaggio”, l’importante opera del WWF Italia e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 2008, gratuitamente disponibile in PDF online.
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