A cura dell’Ing. Donato Cancellara.
Risale al 23 giugno 2016 l’ultimo decreto approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico per l’incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. In quel caso si trattava di impianti diversi dal fotovoltaico.
Alcuni si ricorderanno che fu un decreto che permise ai fautori di una politica energetica, basata anche sul solare termodinamico, di sperare per l’autorizzazione dei loro impianti indissolubilmente legati ad una lauta incentivazione statale. Infatti, si trattò di un decreto che prevedeva misure di incentivazione per il Solare Termodinamico per impianti aventi potenza elettrica minore di 5 MW, attraverso il meccanismo dei registri e per un contingente massimo di 20 MW, oltre che un accesso attraverso il meccanismo delle aste a ribasso per gli impianti aventi potenza elettrica maggiore di 5 MW e per un contingente di 100 MW. Superfluo ricordarlo che il suddetto decreto fu un totale fallimento per il solare termodinamico in Basilicata ed in Italia in generale. Pensare che 120 MW di solare termodinamico potessero contribuire significativamente alla politica energetica nazionale era ed è pura follia! Consentire alle società di scopo di realizzare impianti in Italia per acquisire un bagaglio di competenze, cosiddette know-how, da utilizzare per fare affari nei tanto competitivi Paesi esteri, era ed è altrettanto folle.
Oggi, con il nuovo Governo, si ritorna a parlare di incentivazione alle rinnovabili per il triennio 2018-2020. È quasi in veste definitiva il nuovo decreto rinnovabili 2018 dopo esser stato inviato dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell’Ambiente per l’approvazione ufficiale. Nel decreto non è presente il solare termodinamico e viene reintrodotta l’incentivazione per il fotovoltaico per gli impianti di potenza superiore ai 20 kW che non hanno accesso alle detrazioni fiscali. È bene ricordare che continuano a non essere ammessi agli incentivi gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole.
Secondo la bozza del nuovo decreto, potranno accedere all’incentivazione statale tramite un sistema di iscrizione ai registri, gli impianti di nuova costruzione, integralmente ricostruiti e riattivati, di potenza inferiore ad 1 MW; gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l’intervento e quello della potenza prima dell’intervento sia inferiore ad 1 MW; gli impianti oggetto di rifacimento di potenza inferiore ad 1 MW.
Per gli impianti aventi potenza elettrica superiore ad 1 MW, l’aggiudicazione dell’incentivo potrà avvenire unicamente tramite partecipazione a procedure competitive di aste al ribasso, nei limiti di contingenti di potenza dettati dal decreto.
Si tratta delle seguenti tipologie di impianti: eolico e fotovoltaico (gruppo A); fotovoltaico i cui moduli fotovoltaici sono installati in sostituzione di coperture di edifici su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto (gruppo A-2); impianti idroelettrici, geotermoelettrici, impianti a gas residuati dei processi di depurazione ed impianti alimentati da gas di discarica (Gruppo B); impianti eolici, idroelettrici e geotermoelettrici oggetto di rifacimento totale o parziale (Gruppo C).
Il GSE (Gestore dei Servizi Elettrici) pubblicherà i bandi relativi ai registri ed alle procedure di asta al ribasso, rispettando una serie di scadenze. I bandi dovrebbero essere 7 e il primo sarà pubblicato il 31 gennaio 2019. Ne seguiranno altri nei mesi di maggio, settembre del 2019, nei mesi gennaio, maggio ed agosto del 2020 e, per ultimo, nel mese di gennaio 2021.
La potenza messa a disposizione per l’iscrizione ai registri nei 7 bandi, sarà la seguente: 650 MW per il Gruppo A; 700 MW per il Gruppo A-2; 70 MW per il Gruppo C; 70 MW per il Gruppo D.
La potenza messa a disposizione nelle aste, complessivamente nei 7 bandi, sarà la seguente: 4800 MW per il Gruppo A; 140 MW per il Gruppo B; 490 MW per il Gruppo C.
È evidente che non si respira tanto aria di cambiamento con il nuovo decreto rinnovabili rispetto alle precedenti strategie governative. L’eolico potrà contare, sia pur insieme al fotovoltaico, su un contingente di quasi 5500 MW di potenza elettrica installabile. È inutile ricordare che le Regioni maggiormente interessate saranno la Basilicata, la Puglia e parte della Campania.
Difficilmente ci potrà essere rispetto del territorio senza alcuna modifica correttiva al famigerato d.lgs. n. 387/2003 e, soprattutto, al suo articolo 12 recante “razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative” che ha aperto la strada ad una deregolamentazione selvaggia e con essa ad un incontrollato proliferare di impianti FER che crocifiggono il territorio piuttosto che arricchirlo.
Si ritiene che una seria politica energetica debba inevitabilmente passare dalle rinnovabili e dal progressivo abbandono delle fonti fossili, ma senza dimenticare che anche gli impianti alimentati da fonti rinnovabili devono essere progettati integrando gli stessi nel territorio secondo un’autentica sostenibilità, evitando, contrastando e punendo tutte quelle elusioni normative condotte da tanti che si propongono come sostenitori della Green Economy, ma in realtà unicamente interessati all’accaparramento degli incentivi statali tramite spregiudicate strategie affaristiche che hanno tanto di Economy e poco di Green.