A cura di Stefano Deliperi, Gruppo d’Intervento Giuridico onlus.
L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus ha inviato una specifica istanza di accesso civico, informazione ambientale e adozione degli opportuni provvedimenti (12 novembre 2018) riguardo le attività che i Comuni devono porre in essere in riferimento alle estrazioni abusive di marmo superiori a 1.000 metri cubi rispetto a quanto autorizzato nei rispettivi siti estrattivi ai sensi dell’art. 58 bis della legge regionale Toscana n. 35/2015 e s.m.i., recentemente introdotto[1].
Sono stati richiesti tutti gli atti e le informazioni ambientali disponibili su:
– cave ove sia stata dichiarata e/o accertata “una difformità volumetrica superiore ai 1000 metri cubi rispetto al progetto di coltivazione autorizzato, ma comunque all’interno dell’area in disponibilità a destinazione estrattiva”
– cave riguardo cui sia stata ordinata “la cessazione immediata dell’attività nell’area oggetto della difformità e la presentazione di una perizia giurata attestante la ricorrenza del presupposto” della realizzazione dei lavori abusivi “sino alla data dell’entrata in vigore della legge regionale 2 ottobre, 2018, n. 54”, nonché sia stata ordinata la “presentazione e realizzazione di un progetto di messa in sicurezza e risistemazione ambientale dell’area che tenga conto degli impatti complessivi derivanti dalle lavorazioni difformi” e l’irrogazione delle sanzioni amministrative (’art. 52, comma 4°, della legge regionale Toscana n. 35/2015 e s.m.i.).
Sono stati coinvolti i Ministeri dell’ambiente e per i beni e attività culturali, la Regione Toscana, la Soprintendenza per archeologia, belle arti e paesaggio di Lucca, il parco naturale regionale delle Alpi Apuane, i Carabinieri Forestale, i Comuni di Massa, Carrara, Minucciano, Careggine, Molazzana, Fabbriche di Vergemoli, Gallicano, Pescaglia, Vagli Sotto, Stazzema, Seravezza e, per opportuna conoscenza, le Procure della Repubblica presso i Tribunali di Massa e di Lucca.
La disposizione recentemente entrata in vigore prevede, di fatto, una possibilità di sanatoria condizionata per le estrazioni abusive di marmo, ma, nei casi più gravi, sanzioni fino alla decadenza dalla concessione estrattiva oltre che agli aspetti penalmente rilevanti.
L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus ormai da anni conduce una vera e propria campagna permanente per il ripristino della legalità e la tutela dell’ambiente unico e irripetibile delle Alpi Apuane e c’è davvero bisogno del sostegno di tutti i cittadini sensibili.
[1] Art. 58 bis
Disposizioni transitorie per il sanzionamento di difformità volumetriche sino all’approvazione dei piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane
1. Fino all’approvazione dei piani attuativi previsti dall’articolo 113 della l.r. 65/2014 e comunque non oltre la data del 5 giugno 2019, qualora il titolare di un’autorizzazione in corso di validità abbia realizzato una difformità volumetrica superiore ai 1000 metri cubi rispetto al progetto di coltivazione autorizzato, ma comunque all’interno dell’area in disponibilità a destinazione estrattiva, il comune ordina la cessazione immediata dell’attività nell’area oggetto della difformità e la presentazione di una perizia giurata attestante la ricorrenza del presupposto di cui al comma 4 del presente articolo. L’ordinanza dispone altresì la presentazione e realizzazione di un progetto di messa in sicurezza e risistemazione ambientale dell’area che tenga conto degli impatti complessivi derivanti dalle lavorazioni difformi, nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 52, comma 4.
2. L’autorizzazione in essere è sospesa sino all’approvazione del progetto di cui al comma 1 ed al completamento delle opere di messa in sicurezza dell’area in conformità al medesimo progetto. Il comune, in deroga a quanto disposto dall’articolo 19, comma 3, approva il progetto entro sessanta giorni dalla sua presentazione, fermi restando i termini previsti per il rilascio di autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa statale di riferimento.
3. Nel caso in cui il titolare non ottemperi agli obblighi stabiliti con l’ordinanza di cui al comma 1 nei termini assegnati, e non realizzi le opere di risistemazione ambientale entro centottanta giorni dall’approvazione del relativo progetto, nonché nel caso in cui, a seguito di nuovo accertamento, venga rilevata una ulteriore difformità, il comune dispone la decadenza dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 21, comma 3, e, qualora si tratti di beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale, la conseguente decadenza della concessione ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera f).
4. La presente disposizione si applica esclusivamente alle difformità eseguite sino alla data dell’entrata in vigore della legge regionale 2 ottobre, 2018, n. 54 (Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r.10/2010 e l.r. 65/2014).
5. Nelle aree di cui al comma 1, ottemperati gli obblighi stabiliti con l’ordinanza di cui al medesimo comma 1 nei termini assegnati e realizzate le opere di risistemazione ambientale entro centottanta giorni dall’approvazione del progetto, può essere autorizzato un nuovo progetto di coltivazione ai sensi dell’articolo 17, nei limiti e alle condizioni previsti nel piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale “PIT” con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”).
6. I comuni provvedono, ove necessario, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della l.r. 54/2018, all’adeguamento delle autorizzazioni rilasciate, in conformità al progetto di coltivazione autorizzato.
Ulteriori informazioni su http://gruppodinterventogiuridicoweb.com