A cura del Gruppo d’Intervento Giuridico onlus.
Interessante sentenza dei Giudici amministrativi molisani in tema di approvazione di un piano di lottizzazione.
La sentenza T.A.R. Molise, sez. I, 5 aprile 2019, n. 123 ha ricordato gli ambiti dell’esercizio della potestà pianificatoria comunale in relazione all’approvazione del piano di lottizzazione.
Infatti, “il piano di lottizzazione è uno strumento urbanistico a iniziativa prevalentemente privata, frutto di scelte concordate tra l’autorità urbanistica, i proprietari e gli imprenditori interessati. Il Consiglio di Stato ha più volte chiarito come sulla base del modello urbanistico prefigurato dall’art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, la pretesa in argomento sia, a tutti gli effetti, ascrivibile a un rapporto di diritto pubblico. Del resto, in materia di lottizzazioni, l’iter conduce alla stipula della convenzione di lottizzazione, ossia di un atto qualificato tra gli accordi procedimentali di cui all’art. 11 della legge n. 241/1990”, come da giurisprudenza costante (vds. Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2017, n. 2256).
Inoltre, “l’atto di approvazione del piano di lottizzazione, provvedimento amministrativo discrezionale in materia urbanistica (avente a oggetto un piano proposto da privati e, dunque, parzialmente sostitutivo di procedimento) si configura contestualmente quale atto di approvazione dello schema di convenzione di lottizzazione. Come noto, il potere comunale di pianificazione è connotato da ampia discrezionalità, ma il suo esercizio è subordinato all’obbligo di effettuare un’adeguata, preventiva attività istruttoria in relazione alla portata degli interessi pubblici e privati coinvolti, in sostanza le scelte urbanistiche, ancorché caratterizzate da discrezionalità, devono rivelarsi, alla stregua del sindacato giurisdizionale sulle stesse esercitabile, esenti da vizi di illogicità e irrazionalità e le stesse devono essere supportate, sia pure con riferimento alle linee-guida che accompagnano la redazione degli strumenti urbanistici, da idonea motivazione (cfr.: Cons. Stato IV, 18.4.2014, n. 1989)”.
Si ricorda, poi, come noto, l’inesistenza di diritti edificatori tendenzialmente senza scadenza (vds. sentenza Cons. Stato, sez. IV, 21 dicembre 2012, n. 6656) e nemmeno strumenti urbanistici attuativi (piani di lottizzazione e piani particolareggiati) aventi efficacia potenzialmente sine die (vds. sentenza sez. VI, 5 luglio 2013, n. 5807, sentenza Cons. Stato, sez. IV, 6 aprile 2012, n. 3969), nemmeno quando vi sia accordo fra le parti interessate (Comune e Soggetto privato), in quanto previsto ex lege (sentenza T.A.R. Umbria, Sez. I, 28 novembre 2016, n. 745).
Se è vero, infatti, che gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica (P.T.C., P.R.G., P.U.C.) hanno durata indeterminata (artt. 6, 11 della legge n. 1150/1942 e s.m.i.), al piano di lottizzazione non può che applicarsi il termine decennale per analogia con quanto previsto per il piano particolareggiato (art. 17 della legge n. 1150/1942 e s.m.i.): “la durata massima dei piani di lottizzazione, se ad essi non fosse applicabile il termine decennale di efficacia dei piani particolareggiati, sarebbe quella, indeterminata, degli strumenti urbanistici generali, invece di quella decennale dello strumento urbanistico attuativo: il che costituirebbe di per sé motivo di incoerenza” (Cons. Stato, sez. IV, 6 aprile 2012, n. 3969).
Una volta scaduti i termini temporali, i poteri di pianificazione riprendono pienamente il loro ambito.