Ci siamo. La mappatura degli immobili inutilizzati e in stato di degrado presenti nel Comune di Milano, avviata nel 2014, è entrata nella sua fase di attuazione attraverso il nuovo piano per la Milano 2030 approvato dal Consiglio comunale il 14/10/2019 e divenuto efficace con la pubblicazione sul BURL Serie Avvisi e Concorsi in data 05/02/2020; l’articolo 11 del Piano delle Regole – Norme di attuazione sancisce che il recupero di edifici degradati da più di 24 mesi che comportano pericolo per la salute e la sicurezza urbana o situazioni di degrado ambientale e sociale, costituisce ora attività di pubblica utilità e interesse generale.
I proprietari sono tenuti a presentare un piano attuativo o una domanda per un titolo abilitativo al recupero dell’immobile; i lavori di recupero o demolizione dovranno iniziare entro 18 mesi dalla loro individuazione, così da salvaguardare le superfici esistenti approvate (SL esistente). Decorso il termine, in assenza di inizio lavori da parte della proprietà, è fatto obbligo di procedere alla demolizione del manufatto che, se compiuta dallo stesso proprietario, gli consentirà di mantenere il diritto alla superficie lorda del precedente edificio. Altrimenti perderà tale diritto e l’area sarà considerata nuda (l’Amministrazione si riserva di demolirla a spese del proprietario) e dotata, ai fini edificatori, solo di una superficie nei limiti dell’indice di edificabilità territoriale, pari a 0,35 mq/mq.
I proprietari possono ricorrere, motivandone i termini. Altrimenti perderanno, appunto, gran parte dei diritti edificatori previsti.
Diverse voci contrarie all’atto comunale si sono già elevate per invocare l’illegittimità dell’articolo 11: staremo a vedere…
dell’art.11 del pgt è più che condivisibile per motivi di salute e sicurezza pubblica e per evitare che la riqualificazione dipenda dalle
attese di una resa economica più alta.
Per molti di questi edifici la crescita della resa economica dipenderà
da quegli interventi pubblici e privati (per es. i servizi pubblici per la polazione come le scuole, il verde, le ciclabili e anche i servizi privati
di vicinato. Ricordiamoci che l’art. 42 della costituzione sottolinea che la proprietà privata non è esente da un fine sociale mctreu