di Filippo Mattioli (Steptoe e Johnson LLP).
Il 4 marzo 2020 la Commissione europea ha pubblicato la sua proposta di una legge europea sul clima (“proposta“) come una delle prime azioni nel quadro del Green Deal europeo.
L’idea ha attirato l’attenzione del pubblico con l’impegno del neo nominato presidente Ursula von der Leyen che l’Unione europea diventerà neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050, il che significa raggiungere emissioni nette zero di gas a effetto serra (per tutti i paesi dell’UE).
Il risultato è un regolamento quadro – basato sull’articolo 192, paragrafo 1, del TFUE – che sancisce in legge l’obiettivo di neutralità climatica, fornisce un quadro per far avanzare i progressi nell’adattamento ai cambiamenti climatici e stabilisce un calendario per raggiungere tali obiettivi. Pertanto, stabilisce le misure per l’azione delle istituzioni e degli Stati membri dell’UE e un sistema per rivedere eventuali progressi e adeguare la “traiettoria”.
La proposta ha un duplice obiettivo:
a) ridurre le emissioni di gas a effetto serra (GHG) a zero entro il 2050 (articolo 2);
b) garantire progressi nella realizzazione dell’adattamento ai cambiamenti climatici (articolo 4).
L’obiettivo della temperatura
Nel perseguire l’obiettivo di temperatura fissato a norma dell’articolo 2 dell’accordo di Parigi, la proposta si impegna a bilanciare, su base dell’Unione, le emissioni e le emissioni di gas a effetto serra elencate nella parte 2 dell’allegato V del regolamento (UE) 2018/1999, il “Regolamento sulla governance” – e. anidride carbonica (CO 2), metano (CH 4), protossido di azoto (N 2 O), esafluoruro di zolfo (SF 6), trifluoruro di azoto (NF 3), idrofluorocarburi (HFC) e perfluorocarburi (PFC).
La Commissione può adottare atti delegati volti a stabilire una traiettoria UE 2030-2050 per raggiungere la neutralità climatica (articolo 9) e viene fissato un calendario per raggiungere questo obiettivo.
Entro settembre 2020, la Commissione è tenuta a rivedere gli attuali obiettivi dell’Unione per il 2030 in materia di energia e clima (fissati al 40% di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra rispetto al 1990) e di ” esplorare le opzioni ” per un nuovo obiettivo dal 50 al 55% di emissioni di gas a effetto serra riduzione.
Successivamente, entro il 30 giugno 2021, la Commissione valuterà una modifica della pertinente legislazione dell’UE alla luce del nuovo obiettivo dal 50 al 55% per il 2030. Sebbene questo sia definito come un obbligo indipendente per la Commissione, sembra piuttosto funzionale alla potenziale modifica dell’obiettivo del 2030.
La Commissione valuterà quindi i progressi collettivi di tutti gli Stati membri verso il raggiungimento della neutralità climatica; e provvederà a rivedere la coerenza delle misure dell’UE a tale riguardo e valutare la coerenza delle misure nazionali identificate nei piani nazionali per l’energia e il clima (NECPs).
L’obiettivo di adattamento ai cambiamenti climatici
Nel perseguire l’obiettivo globale di adattamento climatico fissato a norma dell’articolo 7 dell’accordo di Parigi, la proposta impone agli Stati membri di sviluppare e attuare strategie di adattamento e di gestione dei rischi.
La Commissione valuterà quindi i progressi collettivi di tutti gli Stati membri in materia di adattamento; provvederà a riesaminare l’adeguatezza delle misure dell’UE per garantire progressi a tale riguardo e valutare l’adeguatezza delle pertinenti misure nazionali allo stesso scopo.
Successivamente, la Commissione esaminerà i progressi ogni 5 anni e potrà formulare raccomandazioni agli Stati membri le cui misure sono risultate incompatibili con l’obiettivo di neutralità climatica o inadeguate a promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici (articolo 6). Gli Stati membri dovrebbero riferire in che modo vengono indirizzate tali raccomandazioni (o perché non lo sono).
Commento
Mi vengono in mente alcune osservazioni. In primo luogo, “esplorare le opzioni” per rivedere l’attuale obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 50-55% non sembra un obbligo convincente. Solo se una modifica dell’obiettivo è considerata “necessaria” (leggi: fattibile?), La Commissione è tenuta a proporre di modificare l’obiettivo del 2030.
Sebbene la proposta non imponga ulteriori flussi di comunicazione agli Stati membri, impone obblighi di revisione e valutazione alla Commissione, rafforzati solo dal potere di formulare raccomandazioni non vincolanti. È questo il modo migliore e più efficiente di istituire un quadro abilitante per l’azione per il clima, come richiesto dal Consiglio europeo? Alla fine, un simile regolamento – almeno nella sua forma attuale – è effettivamente necessario per migliorare il quadro climatico esistente?
Inoltre, la proposta non impone obblighi ai singoli, ma solo alle istituzioni dell’UE, agli Stati membri e all’Agenzia europea dell’ambiente (articolo 7, paragrafo 2). Ciò significa che, in pratica, il panorama normativo esistente non cambia per individui o aziende. Da vedere come la proposta, se adottata, interagirà con l’imminente legislazione sulla tassonomia dell’UE in materia di finanziamento sostenibile.
Ci si potrebbe anche chiedere se la proposta consenta effettivamente un migliore controllo delle istituzioni dell’UE in merito alle misure degli Stati membri o se incentiva gli Stati membri a migliorare il rispetto tempestivo delle fasi (e della traiettoria) previste dalla proposta.
Inoltre, la proposta tace sulle controversie in materia di cambiamenti climatici, compreso l’accesso alla giustizia da parte di individui e organizzazioni non governative. Ciò sembra lasciare il tipo di causa Urgenda fuori dalle aule di tribunale del Lussemburgo (salvo potenziali riferimenti per una pronuncia pregiudiziale).
Oltre all’ambizioso nuovo obiettivo 2050 di neutralità climatica, la proposta non presenta elementi nuovi o rivoluzionari che garantiscano il raggiungimento di questo obiettivo. È possibile che, dopo tutto, la proposta e la novità non siano state ricercate in materia di legislazione sul clima? O è forse questo semplicemente il prodotto di calcoli accurati che mirano a un risultato regolare nei prossimi passi del processo legislativo?
La natura della proposta suggerisce che è stata proposta principalmente per sostenere una leadership dell’UE in materia di clima prima della conferenza delle Nazioni Unite del 2020 sul cambiamento climatico a Glasgow. Oltre all’attenzione per la pianificazione e l’attuazione delle misure, la proposta può raggiungere i suoi due obiettivi?
La legge sul clima è solo una parte del Green Deal europeo, redatto a tempo di record dalla Commissione. Anche se potrebbe non essere ambizioso o originale come alcuni si aspettano, è probabile che il Parlamento europeo e il Consiglio coglieranno l’occasione per soppesare.
Le opinioni espresse in questo articolo riflettono la posizione dell’autore e non necessariamente quella del blog Brexit Institute.
Filippo Mattioli è un avvocato che pratica il diritto ambientale e normativo dell’UE presso Steptoe e Johnson LLP e membro della Commissione mondiale IUCN per il diritto ambientale. Scrive questo post a titolo personale.
Libera traduzione dal testo originale: http://dcubrexitinstitute.eu/2020/03/a-blend-of-ambition-and-compromise-the-commissions-proposal-for-an-eu-climate-law/
Credito fotografico: Consiglio dell’UE, Greta Thunberg, attivista climatica, al Consiglio Ambiente del marzo 2020.