A cura del Gruppo d’Intervento Giuridico odv.
La Corte d’Appello di Roma – Sezione specializzata per gli Usi Civici, con sentenza 3 marzo 2021 (R.G. n. 6474/2018), ha confermato quanto deciso con la sentenza Comm. Usi civici Lazio, Umbria, Toscana n. 19 del 13 marzo 2018 relativa alla illegittima realizzazione di parcheggi per autoveicoli da parte del Comune di Norcia sul Piano Grande di Castelluccio, sui Monti Sibillini.
Il Giudice d’appello, confermando l’operato del Commissario, ha posto alcuni elementi di grande rilievo giurisprudenziale per la corretta gestione delle terre collettive:
* la competenza giurisdizionale del Commissario per gli usi civici si estende a ogni modalità di utilizzo delle terre collettive;
* qualsiasi sia la durata di una concessione di terreni a uso civico, dev’essere legittimamente autorizzata con atto della Giunta regionale (in Umbria), non dirigenziale, e solo per soddisfare gli interessi della collettività locale titolare dei diritti;
* trattandosi di aree tutelate con vincolo paesaggistico (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.), qualsiasi utilizzo dev’essere preventivamente autorizzato con nullaosta paesaggistico e verifica del Ministero della Transizione Ecologica per evitare degrado ambientale.
Sconfitta, quindi, la Regione Umbria, che aveva proposto appello avverso la sentenza commissariale, ritenendo di poter autorizzare qualsiasi tipologia di fruizione delle terre collettive, e la stessa Comunanza Agraria di Castelluccio, disponibile a cedere l’utilizzo delle terre collettive in contrasto con l’interesse di salvaguardia ambientale e degli stessi cittadini titolari dei diritti di uso civico. Non costituito il Comune di Norcia.
L’associazione ecologista Gruppo d’intervento Giuridico odv, costituitasi davanti alla Corte d’Appello di Roma – Sezione specializzata usi civici in difesa del demanio civico del Piano Grande e al Pian Perduto di Castelluccio di Norcia e della sentenza n. 19 del 13 marzo 2018 del Commissario per gli Usi Civici di Lazio, Umbria e Toscana grazie al prezioso operato degli Avvocati Rosalia Pacifico, del Foro di Cagliari, e Tommaso Raccuglia, del Foro di Roma, esprime grande soddisfazione per la pronuncia della Corte d’Appello romana.
Come si ricorderà, La vicenda processuale davanti al Commissario per gli usi civici di Roma rientra nell’ambito del complesso di azioni portate avanti fin dall’istanza dell’estate 2015 (5 agosto 2015) dalle associazioni ecologiste Mountain Wilderness Italia e Gruppo d’Intervento Giuridico onlus per la salvaguardia dei Piani di Castelluccio, notissimi per la famosa fiorita, autentica esplosione di colori.
Si tratta di un altopiano carsico-alluvionale dell’Appennino Umbro-Marchigiano, sui Monti Sibillini, ai piedi del Monte Vettore, nei Comuni di Norcia (PG) e Castelsantangelo sul Nera (MC), nel Parco nazionale dei Monti Sibillini. Sono il fondo di un antico lago appenninico, ora prosciugatosi e noto per i suoi fenomeni carsici.
Estesi circa 15 kmq., sono a un’altezza media di mt. 1.350 e costituiscono un ambiente unico e straordinario: sono tutelati con vincolo paesaggistico (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.), rientrano nel parco nazionale dei Monti Sibillini (legge n. 394/1991 e s.m.i., D.P.R. 6 agosto 1993) e nel sito di importanza comunitaria (S.I.C.) “Piani di Castelluccio di Norcia” (codice IT5210052), ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e semi-naturali. Gran parte dei Piani (1.136 ettari) sono aree a uso civico (leggi n. 168/2017 e n. 1766/1927 e s.m.i., regio decreto n. 332/1928, legge regionale Umbria n. 1/1984 e s.m.i.), di cui è titolare la Comunanza Agraria di Castelluccio.
Dopo il ricorso ecologista, il Commissario per gli Usi Civici, con ordinanza n. 255 del 28 luglio 2016, aveva disposto il sequestro giudiziario (art.30 della legge n. 1766/1927 e s.m.i., nonché art. 670, comma 1°, cod. proc. civ.) delle aree a uso civico utilizzate illegittimamente come parcheggio, nominando Custode giudiziario il Comandante del reparto del Corpo forestale dello Stato (oggi Carabinieri Forestale) competente per territorio, mentre gli atti venivano trasmessi alla competente Procura della Repubblica per le ipotesi di reato paesaggistico (art. 181 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) e alla Procura regionale della Corte dei conti per le ipotesi di danno erariale (art. 1 della legge n. 20/1994 e s.m.i.).
Il Commissario per gli Usi Civici e la Corte d’Appello di Roma hanno affermato chiaramente che i terreni a uso civico non possono “essere adibiti ad aree di sosta temporanee per autoveicoli”, respingendo le argomentazioni portate in causa dalla Regione Umbria, dalla Comunanza Agraria di Castelluccio e dal Comune di Norcia.
Le sentenze della Corte d’Appello di Roma e del Commissario per gli Usi civici assumono anche grande rilievo per la corretta gestione delle terre collettive.
Difendere quel gioiello naturalistico dal degrado è necessario e crediamo che chiunque non possa che esser d’accordo.