A cura di Italia Nostra e Comitato No Crescent.
Da circa 12 anni le associazioni hanno sostenuto l’inattuabilità del comparto edificatorio di S. Teresa riguardo alla edificazione del fabbricato Crescent e della piazza della libertà. Una scellerata scelta amministrativa che per essere illecitamente attuata ha comportato la deviazione del torrente Fusandola che nel 1954 causò la tragica alluvione di Salerno, con oltre 100 vittime. Non solo un disastro urbanistico, demaniale e paesaggistico ma soprattutto ambientale con pericolo per la pubblica e privata incolumità.
Con sentenza del Gip del Tribunale penale di Salerno del 15 aprile, la dott.ssa G. Pacifico ha condannato un funzionario comunale, stigmatizzando l’intera procedura del Comune accertando tra gli altri reati la illecita deviazione del torrente Fusandola. Numerose le illiceità evidenziate nella motivazione della sentenza, tra le quali la nullità delle autorizzazioni paesaggistiche “tamquam non esset” rilasciate su una presunta riedizione, nonché l’impossibilità della validazione del progetto pubblico-privato. Questa sentenza per le associazioni rappresenta la conclusione di una narrazione strumentale e faziosa ai danni del territorio e dei cittadini per mere finalità speculative, non solo di natura economica.
Il punto nodale, oltre la deturpazione irreversibile dei caratteri identitari del centro storico, è il pericolo per la cittadinanza per la mancanza della necessaria autorizzazione idraulica da parte del genio civile di Salerno. A tale riguardo afferma il Gip che “detta autorizzazione non poteva in ogni caso essere rilasciata in quanto la prevista e poi realizzata deviazione del torrente rientra ex art. 96 del r.d. n. 523/1904 tra le attività vietate in modo assoluto sulle acque pubbliche. Divieto che, come detto, assolve alla ragione pubblicistica di tutelare ed assicurare il libero deflusso delle acque di fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici. L’autorizzazione infine non poteva comunque essere rilasciata in quanto la deviazione del torrente prevede comunque che il nuovo alveo sia di tipo chiuso e quindi coperto. Previsione questa che contrasta con le disposizioni di cui all’art. 115, comma 1. D.lgs n. 152/2006, che invece vieta la copertura di qualunque corso d’acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità”.
La condanna alle spese processuali stabilita dal Gip non è certamente quella che le associazioni hanno chiesto e alla quale aspirano. Ma come è noto le associazioni si battono e si batteranno affinché sia riconosciuto all’intera cittadinanza IL DANNO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO ed affinché questa ennesima vicenda italiana sia da PARADIGMA e da esempio per tutte le future azioni politico/urbanistiche basate senza alcuna considerazione della sostenibilità e attuabilità ambientale. Il danno grave ed irreparabile era stato già certificato nel giugno 2012 dal Consiglio di Stato, ma la protervia e l’arroganza hanno fatto sì che i lavori andassero avanti ad ogni costo senza nemmeno considerare i rischi per la pubblica e privata incolumità. Il Comune di Salerno (o meglio le autorità preposte) ha il dovere di provvedere a rimuovere immediatamente la situazione di pericolo che incombe sulla cittadinanza salernitana.
Riguardo alla propagandata inaugurazione della piazza, si osserva che il Gip ha accertato che “al fine di consentire l’apertura al traffico veicolare della strada e dei giardini è stato redatto un anomalo certificato di agibilità statica, nel quale si attesta che limitatamente a quanto attiene il profilo statico, l’agibilità dello scatolare in oggetto che pertanto può essere aperto momentaneamente al transito veicolare” Quindi la strada e le aree sul lungomare sono aperte al pubblico e sono oggi liberamente percorribili in assenza del necessario certificato di collaudo di cui all’art. 67 dpr n. 380/2001 ed in violazione della prescritta normativa. Si comunica che sarà a breve resa nota la data e le modalità della pubblica conferenza Stampa nel rispetto delle norme anti Covid.
Qui trovate il testo della sentenza.