A cura del Gruppo d’Intervento Giuridico odv.
Il T.A.R. Lazio ha accolto il ricorso delle associazioni ambientaliste e dei cittadini in difesa della Valle del Mignone, una delle più suggestive aree d’interesse ambientale e storico-culturale dell’Italia centrale, minacciata da un progetto di opera pubblica devastante e non necessario.
Si tratta del ricorso inoltrato dalle Associazioni ambientaliste Italia Nostra, WWF, Forum Ambientalista, Lipu, Gruppo di Intervento Giuridico e da diversi cittadini residenti (avv.ti Giancarlo Viglione e Noemi Tsuno), contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’ANAS avverso il provvedimento di compatibilità ambientale conclusivo del procedimento di valutazione di impatto ambientale – V.I.A. relativo al “tracciato verde” dell’ultimo lotto (Monte Romano – S. S. n. 1 “Aurelia”) della superstrada Orte – Civitavecchia (S.S. 675 “Umbro-Laziale” – Completamento del collegamento del porto di Civitavecchia con il nodo intermodale di Orte – Tratto Monte Romano Est-Civitavecchia), ai sensi dell’art. 183, comma 6°, del Codice dei contratti pubblici, decreto legislativo n. 163 del 2006.
La sentenza T.A.R. Lazio, Sez. I, 5 ottobre 2021, n. 10164 ha affermato testualmente che “la delibera del Consiglio dei Ministri assunta nella riunione del 1.12.2017, con la quale è stato adottato ‘il provvedimento di compatibilità ambientale del progetto preliminare, tracciato verde, della strada statale n. 675 ‘Umbro Laziale’, asse Orte-Civitavecchia, tratta Monte Romano est – SS 1 Aurelia’, e la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (di seguito CIPE) n. 2 del 28 febbraio 2018, che ha approvato il progetto preliminare medesimo richiamando la delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1.12.2017, sono illegittime e vanno annullate in quanto, in applicazione delle … norme nazionali, soggette a disapplicazione, nei sensi sopra indicati, hanno dato corso ad un progetto di opera pubblica in ordine al quale, allo stato, non v’è certezza che costituisca quello che comporta ‘i minori inconvenienti per l’integrità della zona’”.
I Giudici amministrativi romani hanno applicato l’autorevole interpretazione fornita sul caso dalla Corte di Giustizia europea, con la sentenza Sez. VI, 16 luglio 2020, causa C-411/19, sollecitata ad esprimersi su fondamentali questioni pregiudiziali dal T.A.R. Lazio, Sez. I, con l’ordinanza n. 908 del 24 gennaio 2019.
La scelta effettuate in favore del “tracciato verde” prevede il completamento della trasversale, composta da 9 viadotti, 1 galleria e2 svincoli, nell’area integra della Valle del Fiume Mignone. per il completamento della S.S. n. 675 Civitavecchia – Orte, tuttavia non è stata dimostrata dall’ANAS la scelta migliore sul piano ambientale, non avendo nemmeno completato lo studio di incidenza ambientale (V.Inc.A.) nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), come peraltro richiesto dall’allora Ministero dell’Ambiente (oggi Ministero della Transizione Ecologica).
Ricordiamo infatti che il “tracciato verde”, che attraversa la ZPS IT6030005 “Comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate” (ambito di progetto comunitario LIFE) e dista tra i 100 metri e 1 chilometro dal SIC IT60I0035 “Fiume Mignone – Basso Corso”, siti della Natura 2000, il principale strumento europeo per la conservazione della biodiversità, tutelati dalla Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, entrambi siti della Rete Natura 2000, istituita a livello europeo per la conservazione della biodiversità.
Il T.A.R. Lazio afferma che “deve escludersi che le norme di riferimento, costituite nella specie dagli artt. 165, commi 3, 5 e 7; 166, commi 1 e 5; 183, comma 6; 185, commi 4 e 5, del D. L.vo 163/2006, nonché gli artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 357/97, possano essere interpretate nel senso che consentono l’approvazione di un progetto preliminare che non sia assistito da una Valutazione di Incidenza Ambientale completa e comprensiva di tutte le prescrizioni di carattere ambientale necessarie per minimizzare le conseguenze negative, nel senso che consentono di completare o modificare lo studio della Valutazione di Incidenza Ambientale, individuando anche le misure di mitigazione, contestualmente alla redazione del progetto definitivo dell’opera, senza che perciò si debba riaprire il procedimento di approvazione della VINCA, e nel senso che consentono di affidare la valutazione di Incidenza Ambientale ad una autorità diversa da quella ordinariamente preposta, nel caso di specie da individuarsi nella Commissione Tecnica VIA-VAS, istituita presso il MATTM: una simile interpretazione deve essere esclusa, da una parte perché non emerge dal senso letterale delle parole, d’altra parte perché si deve assicurare una interpretazione della normativa nazionale orientata in senso europeo, e quindi conforme alle statuizioni della Corte di Giustizia”.
Il T.A.R. Lazio, sulla scorta dell’orientamento indicato dalla Corte di Giustizia europea, ha infine indicato un itinerario giuridicamente corretto da compiersi per realizzare l’opera pubblica nel rispetto dell’ambiente: “il Consiglio dei Ministri dovrà rideterminarsi, concludendo il procedimento avviato ai sensi dell’art. 183, comma 6, del D. L.vo 163/2006 … in particolare, dovrà riesaminare la richiesta avanzata dal MIT, ai sensi dell’art. 183, comma 6, del D. L.vo 163/2006, tenendo conto del fatto che l’approvazione del progetto preliminare, da parte del CIPE, dovrà essere preceduta dal completamento della VINCA, dalla comparazione dei vari tracciati autostradali – quanto alle conseguenze ambientali da ciascuno derivanti -, e dalla individuazione delle necessarie misure di mitigazione, ragione per cui nessuna integrazione alla VIA-VINCA potrà ritenersi consentita in fase successiva alla approvazione del progetto preliminare (salvo riapertura del procedimento di VIA-VINCA, con restituzione dell’istruttoria alla Commissione Tecnica di VIA-VAS)”.
In buona sostanza, devono ritornare degne di attenzione quelle alternative progettuali (il “tracciato viola” in primo luogo) indebitamente scartate, che molto probabilmente avrebbero portato a una realizzazione del progetto compatibile con i valori ambientali e storico-culturali del territorio della Tuscia.
è una notizia bellissima. Vorrei riuscissimo anche a Mantova a salvare una piccola valle sui confini della città. E’ uno spazio che un tempo costituiva il quarto lago attorno alla città, ricco di biodiversità fra cui la rarissima rana di Lataste e la testuggine lacustre. Lo spazio è finito in mano ad una azienda di costruzioni…………….. Vorrei inoltre sapere come posso fare ad inserire questo tema fra le vostre (apprezzatissime) iniziative, in modo da rendere pubblico questo problema che stiamo portando avanti in un (per ora piccolo) gruppo GRAZIE