La Corte Costituzionale ha sancito l’illegittimità delle modifiche e integrazioni al Piano Casa previste dalla L.R. Calabria n. 10/2020, a seguito del ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri per violazione degli artt. 9 e 117 Cost. secondo comma, lettera s) e del principio di leale collaborazione.
La Corte Costituzionale ha sottolineato la portata unitaria e complessa della nozione di territorio, su cui «gravano più interessi pubblici: quelli concernenti la conservazione ambientale e paesaggistica, la cui cura spetta in via esclusiva allo Stato, e quelli concernenti il governo del territorio e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali (fruizione del territorio), che sono affidati alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni».
Secondo il ricorso del Consiglio dei Ministri, la Regione non aveva proceduto, preliminarmente, alla necessaria concertazione e condivisione con gli organi statali competenti e, quindi, violato la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e il principio di leale collaborazione e, altresì, disatteso l’impegno assunto nei confronti dello Stato di proseguire il percorso di collaborazione, determinando una riduzione dello standard di tutela del paesaggio che la Costituzione assegna allo Stato.
Qui potete leggere le motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale.