Alcuni degli articoli della legge della Regione Puglia del 21 settembre 2020 di istituzione dei parchi naturali regionali “Costa Ripagnola” a Polignano a Mare (Bari), e “Mar Piccolo” nel Tarantino sono stati dichiarati possedere illegittimità costituzionale da parte della Corte Costituzionale, che ha così accolto il ricorso del presidente del Consiglio dei ministri recependo le puntuali osservazioni presentate un anno fa dal comitato ambientalista pugliese “I gabbiani del Parco di Costa Ripagnola” e da Italia Nostra.
Secondo una fonte ANSA, in particolare i giudici costituzionali hanno condiviso la tesi secondo cui la legge regionale, con riferimento alla possibilità di realizzare nuove costruzioni, strade e mutamenti nella destinazione dei terreni nell’area protetta, abbia violato il Piano paesaggistico (Pptr), adottato dalla Regione Puglia nel 2015 di intesa con lo Stato.
“Il principio della prevalenza del piano paesaggistico rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione territoriale, inclusi quelli relativi alle aree protette, sancito dall’art.145, comma 3, cod. beni culturali, integra una regola di tutela primaria del paesaggio in nessun modo derogabile ad opera della legislazione regionale – si legge nella sentenza – che, nella cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali, deve rispettare gli standard minimi uniformi di tutela previsti dalla normativa statale, potendo al limite introdurre un surplus di tutela e non un regime peggiorativo“.
Secondo i giudici costituzionali, “introducendo un regime peggiorativo del bene paesaggistico, la disposizione impugnata si pone in contrasto” con il Codice dei beni culturali, “con conseguente invasione della sfera di competenza esclusiva statale“.