Questo documento, firmato da Associazione Memoria e Futuro – ODV, Italia Nostra e ABB – Associazione Bianchi Bandinelli, è stato inviato all’Assemblea Regionale Siciliana, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alle Commissioni Cultura Camera e Senato, al Ministro e al Capo Gabinetto del Mic, al Consiglio Superiore per i Beni Culturali e Paesaggistici.
Con il presente documento le associazioni firmatarie intendono denunciare pubblicamente la grave distorsione organizzativa, attuata frequentemente contra legem, nei ruoli dirigenziali e direttivi dell’assessorato regionale dei beni culturali (oggi anche “dell’identità siciliana”), che ha di fatto prodotto il sistematico azzeramento delle specializzazioni professionali dei beni culturali, minando così alle fondamenta il sistema regionale di tutela ed impedendo l’assolvimento della missione costituzionale di salvaguardia e valorizzazione del “Paesaggio e del patrimonio storico artistico della Nazione” conservato in Sicilia.
La sequenza dei fatti:
1) L’articolo 14 dello Statuto autonomistico del 1946 ha assegnato all’Assemblea Regionale Siciliana (ARS) la potestà legislativa in materia di “tutela del paesaggio, conservazione delle antichità e delle opere artistiche, musei, biblioteche e accademie” ma l’assemblea la poté esercitare solo dopo trent’anni, a seguito dei decreti attuativi del Presidente della Repubblica (DPR n. 635 e n. 637 /1975).
Come ribadiscono le sentenze della Corte Costituzionale, tale potestà trova il suo limite invalicabile nelle “leggi costituzionali dello Stato”, ai sensi dello stesso Articolo 14. Il suo esercizio si esplica cioè entro il perimetro della legislazione nazionale, quale, ad esempio, quello delineato dal Dlgs. 42/2004 e successive modifiche, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, discendente dall’art. 9 della Costituzione, complesso normativo che, costituendo riforma di carattere economico-sociale, non necessita di alcun recepimento regionale.
Pertanto è vigente in Sicilia, sin dalla sua approvazione, l’art. 9 bis del citato Codice che ribadisce le “rispettive competenze” dei distinti “professionisti dei beni culturali”, relativamente alla “responsabilità e all’attuazione” dell’attività di “tutela, protezione e conservazione dei beni culturali” nonché “alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi” (legge 22 luglio 2014 n. 110).
2) In conseguenza dei decreti delega del Presidente della Repubblica, in una stagione di fecondo riformismo, l’ARS approvò le due leggi tutt’ora vigenti, la legge n. 80 del 1977 e la legge n. 116 del 1980, contenenti le Norme per la tutela, la valorizzazione e l’uso sociale dei beni culturali… in Sicilia e le Norme sulla struttura, il funzionamento e l’organico: la prima prevede l’esistenza, all’interno delle Soprintendenze provinciali, delle sezioni tecnico-scientifiche o unità operative, distinguendole per materia di competenza – archeologica, architettonica-urbanistica, storico artistica, ambientale e bibliografica e antropologica, (arte. 2 e 12, LR 80/1977); la seconda determina le qualifiche specialistiche del ruolo tecnico del personale, stabilendo che la direzione delle sezioni scientifiche è esercitata da un “direttore di sezione” sulla base delle corrispondenti qualifiche professionali possedute, qualifiche cui si accede previo pubblico concorso. Su di esso ricade la responsabilità degli atti, sancita dalla firma del provvedimento (artt. 16-18 LR 116/1980).
3) Nei decenni successivi, tuttavia, si registra l’immissione (senza procedure selettive adeguate ai fabbisogni dell’Amministrazione dei beni culturali) nel ruolo di “Dirigenti tecnici” (corrispondenti ai funzionari direttivi statali) di un numero eccezionale di personale di diversa provenienza (enti locali, leggi sull’occupazione giovanile, tecnici assunti a tempo determinato per la sanatoria edilizia a seguito della LR 37/1985) privi di specifica competenza. Incredibilmente, questo personale “avventizio” del comparto, già in forte soprannumero, è transitato ope legis, in seguito alla LR 10/2000 che, stravolgendo la riforma Bassanini che intendeva recepire, ha creato una anomala “terza fascia ad esaurimento” del “ruolo unico della dirigenza regionale”.
Si afferma da più parti che in tal modo sia stato soppresso il “ruolo tecnico dei beni culturali” istituito dalla LR. 116/1980, la quale, però, non è stata mai abrogata. A conferma del fatto che le qualifiche specialistiche dei beni culturali non sono state mai soppresse sta la coincidenza che, ai sensi della stessa LR. 116/1980, venne bandito il concorso per “dirigenti tecnici archeologi, storici dell’arte, archivisti, bibliotecari, naturalisti, fisici, chimici, paleografi”, in quegli stessi mesi del 2000, nei quali veniva approvata dall’ARS la legge 10. Come Giano bifronte la Regione Siciliana da un lato selezionava personale altamente qualificato per i ruoli direttivi dell’amministrazione dei beni culturali e dall’altro nominava, senza concorso, nelle stesse strutture di tutela centinaia di dirigenti privi dei titoli necessari.
La creazione di questa anomala “terza fascia” del “ruolo unico” della dirigenza, solo in teoria transitoria tanto che esiste ancora, la quale produsse “ope legis” il passaggio di tutto il personale interno laureato alla dirigenza, solleva più di un dubbio di legittimità costituzionale (LR n. 10/2000, articolo 6, comma 1).
Sempre a seguito della LR 10/2000, inoltre, venivano promossi senza selezione concorsuale, nella categoria apicale di “funzionario direttivo” (ormai vuota visto il trasferimento di tutto il personale di ruolo in questa qualifica nella terza fascia della dirigenza) tutti gli “assistenti tecnici”, in possesso del solo diploma. (Decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 9 e n. 10/2001);
4) Frattanto, nello stesso anno, attraverso pubblico concorso bandito nell’aprile del 2000, in applicazione della citata legge 116/ 1980 e della L.R. n. 8 /1999 che rimodulava l’organico del ruolo tecnico dei beni culturali (pubblicata dopo il vaglio di legittimità costituzionale), venivano selezionate le diverse figure in possesso dei titoli di qualificazione professionale (laurea specialistica e titoli post laurea) richieste per la copertura dei ruoli previsti per la direzione delle sezioni tecnico-scientifiche: archeologi, storici dell’arte, ecc. I vincitori di concorso, assunti nell’anno 2005, sono stati, invece, inquadrati in posizione deteriore rispetto alla qualifica prevista dal bando, nella stessa categoria (ma in posizione economica iniziale D1 mentre i diplomati erano già in D5) in cui era appena transitato il personale diplomato, ai quali i vincitori di concorso laureati e specializzati sono ancora subordinati.
5) La conseguenza di tale caos organizzativo è il fatto che ogni due o tre anni si assiste ad una girandola di nomine di centinaia di dirigenti, solo nell’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana, senza, peraltro, il discrimine del possesso di una specifica competenza attinente al posto ricoperto. La conseguenza più vistosa e incongruente è che la direzione dei 14 parchi archeologici, Gallerie d’arte e Musei archeologici, sezioni tecnico-scientifiche storico-artistiche, archeologiche, bibliografiche delle Soprintendenze, viene affidata, quando non ad architetti, ad agronomi o geologi piuttosto che a ingegneri.
6) Parallelamente si è proceduto ad un progressivo accorpamento delle sezioni tecnico-scientifiche: un ultimo recente disegno, in fase di imminente attuazione, prevede da un lato l’accorpamento in un’unica sezione della competenza architettonica, etnoantropologica, storico artistica e paesaggistica, e dall’altro all’unificazione della competenza archeologica e bibliografica.
Tale continuo accorpamento delle sezioni tecnico- scientifiche, il cui numero minimo di cinque è, peraltro, stabilito per legge (art. 12, Lr. 80/1977), viene giustificato dalla necessità di tagliare le postazioni dirigenziali. Nulla di più falso, perché la somma delle postazioni dirigenziali previste è sempre pari al numero dei dirigenti in servizio e, in realtà, vengono soppresse solo le direzioni delle unità operative che sono postazioni non dirigenziali che dovrebbero, pertanto, essere assegnate ai funzionari direttivi competenti per legge, archeologi, storici dell’arte, archivisti etc.
Quindi oltre al danno erariale prodotto dall’assegnazione di indennità dirigenziali per incarichi di natura non dirigenziale, l’amministrazione regionale dei beni culturali in questi anni ha subito anche danni funzionali, non attribuendo la responsabilità dei provvedimenti di tutela ai professionisti in possesso dei requisiti richiesti per legge, pur avendone assunti in buon numero nei propri ruoli direttivi. Il vero processo virtuoso che coniughi il risparmio di spesa con la funzionalità e legalità del sistema siciliano di tutela deve passare dall’attribuzione delle unità operative (“sezioni tecnico scientifiche”) ai professionisti che abbiano i titoli per legittimare la validità degli atti emessi. Al momento, infatti, tutti gli atti di tutela che, ai sensi della LR 116/1980 (articoli 16-18), sono rilasciati a firma del “direttore di sezione” (per la parte tecnica di competenza disciplinare) e del Soprintendente (per la parte organizzativa), non hanno la legittimazione che gli dovrebbe derivare dalla competenza professionale specialistica del responsabile dell’unità operativa preposta.
Il futuro della “Soprintendenza unica”, intesa purtroppo nel senso letterale di riduzione ad unum di tutte le discipline, procede spedito verso il completo azzeramento delle competenze specialistiche dei professionisti dei beni culturali, con buona pace per i fautori dell’interdisciplinarietà, del confronto e circolazione delle conoscenze.
Questi in grande sintesi il processo storico e il desolante quadro attuale, le cui conseguenze, sia sul piano della conservazione e valorizzazione del patrimonio (non si può tutelare e promuovere ciò che non si conosce) che sotto il profilo economico-finanziario (con l’incapacità progettuale e il mancato utilizzo delle risorse europee – si veda in merito l’articolo recentemente pubblicato nell’ “Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani”, diretto dal prof. Carlo Cottarelli, 19 ottobre 2021, che punta il dito sulla “distorta politica di selezione del personale adottata dalla regione”) sono immaginabili e chiaramente documentate.
Con il presente documento si invocano urgenti e autorevoli interventi istituzionali per il ripristino della legalità costituzionale del sistema regionale di tutela.