Con il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 15 luglio scorso gli scarti e i rifiuti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione non sono più considerati come rifiuti inerti, ma come materiale di recupero.
Il Decreto definisce il regolamento contenente i “Criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152“. E stabilisce anche una “via preferenziale“: che i rifiuti ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengano da manufatti sottoposti a demolizione selettiva.
Il provvedimento era atteso con trepidazione dall’intera filiera delle costruzioni: in Italia, infatti, i rifiuti edili ammontano a circa 70 milioni di tonnellate, secondo i dati contenuti nel Piano nazionale di gestione dei rifiuti. E la norma ora approvata potrà contribuire al contenimento degli sprechi di materia prima naturale, favorendo un recupero e riutilizzo concretamente regolamentato.
L’aggregato recuperato dovrà essere destinato a scopi specifici come sottofondi stradali/ferroviari, recuperi ambientali, strati accessori, confezionamento di calcestruzzi e miscele con leganti idraulici e attività similari.