del Gruppo d’Intervento Giuridico – pubblicato il 4.2.2024
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna ha recentemente scritto una pagina molto importante in relazione ai complessi rapporti fra tutela del paesaggio e del territorio e la produzione energetica da fonti rinnovabili.
La sentenza T.A.R. Sardegna, Sez. II, 30 gennaio 2024, n. 63 ha autorevolmente ricordato che l’interesse a una transizione energetica verso la produzione da fonti rinnovabili non può comportare il sacrificio degli interessi alla salvaguardia ambientale del territorio, qualora l’impatto ambientale sia ritenuto insostenibile.
Nel caso di specie il procedimento di valutazione d’impatto ambientale (V.I.A.) relativo al progetto di una centrale eolica di cospicue dimensioni (15 aerogeneratori della potenza di 4,2 MW ciascuno e relative opere di servizio e connessione, per una potenza complessiva di 50,4 MW, da realizzarsi in un’area montana della Sardegna centrale) è terminato con un provvedimento finale negativo frutto di un’approfondita e ponderata valutazione degli interessi in esame, in quanto “non risulta in realtà non espressivo dell’esercizio del potere discrezionale del MASE e mancante di valutazione comparativa degli interessi coinvolti, per aver acriticamente recepito i pareri della Commissione VIA, della Regione del MIC; in realtà, semplicemente, tutti gli atti adottati si esprimono nel senso della non compatibilità ambientale con i plurimi interessi pubblici coinvolti dei quali ciascuno degli enti è portatore e la valutazione conclusiva del Ministero dell’Ambiente è conforme sul punto a negare prevalenza all’interesse di cui è portatrice la ricorrente”.
Infatti, nel caso concreto, in un’area ricca di bosco e macchia mediterranea evoluta, come evidenzia la Regione autonoma della Sardegna nel suo parere endoprocedimentale, “l’effetto ambientale e paesaggistico di gran lunga più evidente dell’impianto eolico è rappresentato dall’asportazione della vegetazione spontanea dei luoghi, sia essa erbacea, arbustiva o arborea, su una superficie complessiva di circa 4,5 ettari, a cui vanno a sommarsi le aree necessarie per la realizzazione delle trincee di guardia al fine di garantire l’allontanamento delle acque superficiali e le aree da destinare a piazzole di supporto per la gru ausiliaria, non conteggiate con le precedenti. Se è vero che l’asportazione della copertura vegetale è in buona parte solo temporanea, in quanto strettamente legata alla fase di cantiere e successivamente oggetto di ripristino, una parte di essa è invece denaturalizzata definitivamente (circa 50 metri quadrati/aerogeneratore, occupati dalla flangia)”.
Un pesante impatto sulle risorse naturali a cui si aggiunge l’incombenza su beni storico-culturali (complesso Nuragico di Su Romanzesu di Bitti, Su Tempiesu di Orune, numerosi nuraghi) tutelati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (artt. 10 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) e dal piano paesaggistico regionale (P.P.R. – 1° stralcio costiero, esecutivo con decreto presidenziale R.A.S. n. 82 del 7 settembre 2006), come puntualmente evidenziato dal Ministero della Cultura (“L’area in progetto presenta … un’altissima densità archeologica e si delinea pertanto un forte impatto sul patrimonio archeologico, sia quello noto, caratterizzato dal grande numero di siti archeologici di tutte le epoche e funzioni, sia quello sepolto e non ancora conosciuto, a forte rischio in considerazione della grande estensione e notevole profondità degli interventi di scavo previsti. Per questo la realizzazione del parco eolico in progetto risulta altamente critica tanto da non rendere compatibile la sua realizzazione con la tutela del relativo contesto di giacenza”).
Inoltre, il parere istruttorio reso dalla Commissione VIA/VAS evidenzia come abbia manifestato forte contrarietà anche l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare perchè “l’area dove insisterebbe il parco eolico è sito candidato ad ospitare il futuro osservatorio di onde gravitazionali Einstein Telescope, progetto sottomesso per l’aggiornamento 2021 della roadmap ESFRI (European Strategic Forum on Research Infrastructures) dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), con il supporto della Regione Sardegna, dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), dell’Istituto Nazionale di Astro-Fisica (INAF), dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e delle due Università sarde, Sassari e Cagliari. L’Italia è il leader del progetto sottoscritto anche da altri quattro governi europei e sostenuto da una moltitudine di istituti di ricerca di altri paesi europei”, progetto oggetto di specifici accordi finanziati con cospicui fondi pubblici e interventi già in esecuzione con la “realizzazione (attualmente in corso d’opera) di un laboratorio sotterraneo (SARGRAV) all’interno della miniera di Sos Enattos dedicato alla realizzazione di esperimenti scientifici in condizioni di bassissimo rumore ambientale”.
La motivata valutazione complessiva operata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nell’ambito del procedimento di V.I.A. ha, per giurisprudenza costante, natura discrezionale e “non può dimenticarsi … che ‘l’apprezzamento compiuto dall’Amministrazione preposta alla tutela è quindi sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l’aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, sicché, in sede di giurisdizione di legittimità, può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di opinabilità, affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell’Amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile’ (ex multis Consiglio di Stato sez. VI, 04/09/2020, n. 5357; T.A.R. Sardegna, Sez. II, n. 857/2022)’”.
Secondo i Giudici amministrativi sardi – in linea con la giurisprudenza costante – è ben chiaro che le disposizioni normative finalizzate a rendere più agevole la transizione energetica dalla produzione di energia da fonti fossili a quella da fonti rinnovabili coerentemente con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico entro il 2030 e di completa decarbonizzazione entro il 2050, “’non hanno affatto comportato l’affermazione che la tutela dei valori culturali e paesaggistici assume rispetto a tale interesse valore recessivo, restando la loro tutela affidata alle valutazioni – connotate da margini di discrezionalità tecnica pressoché insindacabili dal giudice amministrativo – degli organi competenti (T.A.R. Sardegna, n. 192/2023)”.
Il Collegio giudicante conclude rilevando, “in uno con parte della dottrina, che se è vero che l’implementazione degli impianti di energia da fonte rinnovabile si pone in una chiara logica di tutela dell’ambiente, oggi rafforzata dalla modifica dell’art. 9 Cost., nondimeno è nella polisemicità insita nella nozione giuridica di ambiente che si annida l’erroneità di una visione totalizzante del pur riscontrabile favor legislativo per gli impianti F.E.R. Invero, il ‘territorio’ quale componente dell’’ambiente’, costituisce il medesimo oggetto di disciplina, assumendo peraltro, nella sua veste culturale ed identitaria, la connotazione di ‘paesaggio’, evocativo di altri valori costituzionali sottesi (artt. 9 e 32 Cost.) e di altri interessi da comporre”. (T.A.R. Sardegna, Sez. II, 19.10.2023, n. 776 )”.
Una decisione, pertanto, lineare e di grande rilievo per la salvaguardia ambientale e il corretto utilizzo delle fonti rinnovabili di produzione energetica.
(foto S.D., archivio GrIG)