di Tullio Berlenghi.
Il 24 aprile 2024 la Commissione Finanze della Camera dei deputati ha iniziato l’esame della proposta di legge n. 1321 dell’on. Riccardo Zucconi (Fratelli d’Italia), segretario di presidenza e parlamentare storicamente vicino alle istanze del mondo dei balneari. La proposta consta di un articolo unico che dispone l’abrogazione dell’articolo 49 del Codice della Navigazione.
Per una più facile lettura della ratio della proposta di legge riporto integralmente il testo dell’articolo 49 del Codice della Navigazione attualmente vigente:
“Art. 49.
Salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell’autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.
In quest’ultimo caso, l’amministrazione, ove il concessionario non esegua l’ordine di demolizione, può provvedervi d’ufficio a termini dell’articolo 54”.
In sostanza la norma parte dal presupposto che spesso sfugge nel dibattito che caratterizza la querelle sull’utilizzo del demanio marittimo: stiamo parlando di un bene, prezioso e limitato, che appartiene alla collettività e che può essere dato in concessione sulla base di alcune valutazioni che tengano conto di tutti gli interessi in gioco. Il legislatore ha ritenuto – correttamente, a mio avviso – che nel momento in cui il bene demaniale ritorna nella disponibilità dello Stato, tutti gli interventi amovibili realizzati nell’area diventano proprietà dello Stato. Una norma di garanzia per il soggetto pubblico e che non rappresenta una restrizione al diritto di stabilimento sancito dall’articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, in quanto – come recitano le conclusioni presentate l’8 febbraio 2024 dall’avvocato generale Tamara Capeta nella domanda formulata dal Consiglio di Stato al giudice dell’Unione – tale restrizione “non rappresenta una restrizione al diritto di stabilimento vietata dall’articolo 49 TFUE se la durata della concessione è sufficiente per l’ammortamento dell’investimento da parte del concessionario”.
Cosa succede se la proposta viene approvata? In primo luogo questa è una norma “onerosa” per lo Stato, mentre il testo non prevede una copertura finanziaria. Questo potrebbe significare due cose: o si trovano in qualche altro modo le risorse per l’eventuale acquisizione delle opere, oppure la norma diventa un escamotage per aggirare la Bolkenstein e rendere complicato l’avvio dei bandi per l’assegnazione di nuove concessioni. Quello che è certo è il rischio di avvio di centinaia di contenziosi sulla quantificazione del compenso da riconoscere al titolare della concessione in scadenza. Teniamo anche conto che alcuni interventi edilizi potrebbero essere anche stati realizzati senza le prescritte autorizzazioni o essere semplicemente incompatibili con la destinazione dell’area e sarebbe davvero surreale costringere il soggetto pubblico a pagare un rimborso per un’opera realizzata illecitamente o che comunque andrebbe demolita (la norma attualmente vigente in questo caso rinvia direttamente all’art. 54 del Codice della navigazione, il quale dispone che l’onere della demolizione è a carico dell’interessato).
In sostanza una norma che desta molta preoccupazione e che – almeno per il momento – sta seguendo il suo iter legislativo in un assordante silenzio.