Ponteggi salva - casa

Alla Camera le Osservazioni del Forum sul decreto “Salva casa”

Molti gli aspetti critici, tra cui la scelta dello strumento normativo e l’introduzione delle deroghe nascoste

Lo scorso 18 giugno nuova audizione parlamentare per il Forum Salviamo il Paesaggio, chiamato dall’ottava Commissione della Camera dei Deputati ad esprimere il proprio punto di vista sulla Conversione in legge del decreto-legge (29 maggio 2024, n. 69) con cui il Governo ha approvato disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica (A.C. 1896).

Si tratta di un testo molto tecnico, una “complessa” disposizione che il Forum ritiene di non poter condividere per diversi motivi, sinteticamente espressi da Federico Sandrone nel corso dell’audizione alla Camera e puntualmente approfonditi in un documento analitico trasmesso a tutte e tutti i Commissari per una loro attenta valutazione.

Innanzitutto il Forum si pone criticamente nei confronti della tipologia di strumento utilizzato dal Governo e alle relative tempistiche imposte dall’iter, in quanto le tematiche proposte si ritiene non posseggano i presupposti costituzionali di “straordinarietà e urgenza” e non paiono, dunque, idonee per un decreto legge con il quale non viene consentita una necessaria approfondita fase di “discussione e confronto su un così ampio novero di disposizioni squisitamente tecniche e dalle implicazioni multiple.

Inoltre, con questo strumento si prevede un’entrata in vigore immediata di norme particolarmente complesse, senza una benché minima previa informazione applicativa ai soggetti direttamente interessati, in primis gli uffici tecnici delle amministrazioni comunali (che dal 30 maggio si trovano in una totale “incertezza ed indeterminatezza applicativa”) e i professionisti del settore.

Con questo provvedimento avente forza di legge, il Forum rileva non vengano corrette e/o inserite semplici disposizioni per migliorare l’applicazione del T.U. dell’edilizia, ma si vada a variare radicalmente tutta una parte di norme (in primis quelle legate alla legittimità degli immobili e alla loro regolarizzazione), che si erano sedimentate da oltre due decenni (ed ancora prima, visto che parte delle disposizioni discendono addirittura dalla L. 47 del 1985); si pensi solo che il T.U. dell’edilizia, che tecnicamente si può inquadrare come un “testo unico compilativo” o poco più, in quanto si era limitato a raccogliere, ordinare e sistematizzare/coordinare le precedenti normative, era stato emanato nel giugno 2001, doveva entrare in vigore nel gennaio 2002, ma poi ne è stata posticipata alcune volte l’entrata in vigore, in ultimo al 30 giugno 2003, al fine di meglio comprenderne la sua applicazione e correggerne errori ed effetti distorsivi.

Con queste “norme a regime” (e non “norme straordinarie”) si sono introdotte all’interno del T.U. dell’edilizia delle “deroghe nascoste” alle fattispecie di intervento di mutamento di destinazione d’uso che si portano dietro altre deroghe a norme settoriali, relative alla non necessità all’individuazione di standard urbanistici e parcheggi privati per tali interventi.

Forse sarebbe stato più congruo operare per il tramite di un “disegno di legge” per la revisione di alcune parti del Testo unico dell’edilizia, suggerisce il Forum, che si augura in ogni caso che il Legislatore voglia accogliere proposte e osservazioni in una chiave correttiva per evitare applicazioni distorte e/o non congrue, ma che in sede di conversione in legge non vengano introdotte pesanti implementazioni e/o stravolgimenti – al momento facilmente intuibili – su argomentazioni non già affrontate e/o direttamente connesse. 

In particolare le puntuali Osservazioni rilevate dal Forum concernono:

• Mutamento d’uso senza opere (art. 23-bis)

• Tolleranze costruttive (art. 34-bis)

• Non necessità di autorizzazione paesaggistica (art. 3 commi 1 e 2 del D.L. 69/2024)

• Accertamento di conformità parziali difformità (art. 36-bis)

• Ristrutturazione edilizia (artt. 3 e 10).

• Eccessive modifiche al T.U. dell’edilizia e proliferazione dei titoli abilitativi edilizi:

    • a far data dal 2010 ad oggi i primi 33 articoli (bis, ter e quater compresi) dei Titoli I (“Disposizioni generali”), II (“Titoli abilitativi”) e III (“Agibilità degli edifici”) del D.P.R. 380/2001 sono stati modificati da ben 25 provvedimenti legislativi (e non si sono stati conteggiati i vari decreti-legge poi convertiti);

    • a questi si devono anche aggiungere i 14 provvedimenti legislativi (anche qui senza conteggiare i vari decreti-legge poi convertiti) che hanno prorogato/esteso i termini di validità dei vari titoli abilitativi edilizi a seguito dell’evento pandemico dichiarato a fine gennaio 2020;

    • il tutto per un totale di ben 39 provvedimenti in poco più di 14 anni!!!

    • ancora, il solo articolo 19 della L. 241/1990 (che ha introdotto la S.C.I.A.), tra il 2010 ed il 2016 è stato modificato da ben 11 provvedimenti. Le disposizioni per essere comprese ed assimilate da tutti (operatori pubblici e privati) non dovrebbero cambiare continuamente, così facendo non vi è più la “certezza nel diritto”, ed anche le sentenze non sono più “leggibili”.

L’INTERVENTO di Federico Sandrone in Commissione è visibile qui (dal minuto 30,56).

Qui il DOCUMENTO INTEGRALE offerto alle analisi della Commissione.