Riceviamo e pubblichiamo il documento di Italia Nostra Puglia contenente le Osservazioni al Disegno di legge regionale n. 222 del 23/10/2024.
Bari 11 novembre 2024
Ai Sigg Presidenti della IV e V Commissione Consiliare Regione Puglia
Si trasmettono di seguito le osservazioni al Disegno di legge n. 222 del 23/10/2024 “Individuazione delle superfici e delle aree per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili in attuazione dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 8/11/21, n.199 e dell’art. 3, comma 1, del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica del 21/06/24 (Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili)“
Questionario partecipazione “Disegno di legge n. 222 del 23/10/2024. Aree idonee: Individuazione delle superfici e delle aree per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”.
Art. 1 Finalità e principi
– Sono condivisibili le finalità di contrasto ai cambiamenti climatici attraverso la decarbonizzazione del sistema energetico e industriale regionale, ma da contemperare con le esigenze di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico e delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e del corpi idrici.
Art. 2 Definizioni
Si chiede di inserire la seguente integrazione/formulazione:
– Lettera d) non sono permessi impianti fotovoltaici a terra, impianti di agrovoltaico ed eolico;
– Lettera n) Le “aree agricole non utilizzabili” per la coltivazione sono anche aree a rischio idrogeologico quindi da classificare come “aree inidonee” per gli impianti.
Art. 3 Individuazione delle superfici e aree idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili
Si chiede di inserire la seguente integrazione/formulazione:
– Non si rispetta il Decreto 21 giugno 2024 all’art. 7 comma b) prescrive che le superfici o le aree idonee devono essere differenziate e classificate sulla base della fonte, della taglia e della tipologia di impianto (es. dove è previsto l’agrivoltaico?);
– Al comma 3 si fa riferimento ai 40 ulteriori contesti paesaggistici del PPTR come prescritto alla lettera c) Decreto 21 giugno 2024;
– Mancano le aree del Demanio statale in cui si stanno collocando impianti fotovoltaici (vedi Demanio della Marina a Taranto);
– Per zone industriali vanno considerate solo quelle realizzate (capannoni industriali, parcheggi…) e non solo tipizzate degli strumenti urbanistici vigenti;
– Le aree classificate idonee non tengono conto delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e la dislocazione della domanda elettrica (art.7 comma 1 Decreto 21 giugno 2024).
Art. 4 Procedure autorizzative specifiche per le aree idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili
Si propone la seguente integrazione/formulazione:
– Il Ministero della Cultura non può esprimere un parere obbligatorio non vincolante perché ha co-pianificato il PPTR, come è da ritenere negativa la semplificazione della lettera b) comma 1 in cui i termini per le autorizzazioni sono ridotti di un terzo.
Art. 5 Piattaforma digitale nazionale per le aree idonee
Si propone la seguente integrazione/formulazione:
– La piattaforma digitale con anagrafica unica su WebGis deve riportare tutti gli impianti rinnovabili esistenti (Impatto cumulativo), approvati ed in corso di realizzazione (compreso quelli sul Demanio Statale). Gli avvisi di nuovi procedimenti e le autorizzazioni finali devono essere integralmente pubblicati anche su BURP (non solo sul sito dell’autorità competente) come le mappe del SIT Puglia con impianti FER DRG 2122 e contemporaneamente alle aree non idonee.
Art. 6 Individuazione delle superfici e aree non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili
Si propone la seguente integrazione/formutazione:
– Alla lettera c) sono compresi solo 14 ulteriori Contesti paesaggistici del PPTR si devono aggiungere gli altri 26 UCP;
– Nelle aree non idonee mancano le IBA (Important Bird Areas) censite a livello europeo per designare le ZPS per la conservazione degli uccelli selvatici.
Art. 7 Individuazione delle superfici e aree ordinarie per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili
Si propone la seguente integrazione/formulazione:
– II DdL fa riferimento al PNIEC, ma il Piano Energetico Regionale non è aggiornato agli obiettivi dell’art. 2 del Decreto 21 giugno 2024 e non è conforme al PPTR.
Art. 8 Individuazione delle aree in cui è vietata l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra e disposizioni specifiche per le aree agricole
Si propone la seguente integrazione/formulazione:
– Le aree in cui è vietata l’istallazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a
terra ed anche gli impianti agrovoltaico sono escluse?;
– Il comma 2) è una ripetizione delle aree idonee dell’art. 3;
– Le “aree agricole non utilizzabili” per la coltivazione di cui all’art. 2 sono anche aree a rischio idrogeologico quindi “aree inidonee” per gli impianti;
– Nelle zone classificate agricole dai piani urbanistici non devono essere realizzati neanche gli “impianti agrovoltaici sperimentali”, le caratteristiche sono demandate ad una DGR successiva;
– anche gli impianti fotovoltaici a terra delle Comunitá energetiche rinnovabili consumano suolo Rapporto ISPRA, 2022.
Art. 10 Disposizione transitoria
Considerazioni finali:
– Devono essere considerate “non idonee tutte” le aree tutelate dal PPTR, come ad esempio le aree di rispetto del paesaggi rurali e i coni di visuale;
– L’attuale DdL, è peggiorativo rispetto al Regolamento n.24/2010;
– Non si possono fare salvi progetti presentati o bocciati che sono in contrasto con la normativa previgente;
– Vanno considerate zone industriali solo quelle previste dagli strumenti urbanistici e già realizzate e non solo tipizzate.
II Referente Settore Urbanistica e Paesaggio Italia Nostra APS Puglia
Arch. Giacinto Giglio