san gimignano

Il DDL 1003 sottrae la maggior parte del territorio del Paese alla tutela del paesaggio

Il disegno di Legge n. 1003, di modifica dell’art. 142 del Codice dei Beni Culturali, prevede la cancellazione dei vincoli paesaggistici in tutti i comuni con meno di 10.000 abitanti (quelli non obbligati alla redazione dei piani pluriennali di attuazione), cioè circa l’85% dei comuni italiani. Una proposta assurda che viola l’art 9 della Costituzione

di Giovanni Losavio presidente di Italia Nostra sezione Modena

Nota sul DDL n. 1003 in modifica dell’Art. 142 del D.Lgs. 42/2004 – Cod. Beni Culturali

Il disegno di legge che sottrae alla tutela del paesaggio la maggior parte del territorio del Paese vanifica il precetto dell’articolo 9 della Costituzione. Se divenisse legge, come potrebbe passare al vaglio della stessa promulgazione?

Un perverso automatismo che non dalla irrilevanza paesaggistica, ma dal numero degli abitanti del luogo, fa discendere l’esonero dalla tutela.

La relazione che presenta il Disegno di Legge n.1003, oggi all’esame della VIII Commissione redigente del Senato (Modifica dell’art.142 del codice beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.4, in materia di vincolo paesaggistico per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti), fonda la iniziativa legislativa sulla asserita esigenza di colmare la lacuna che la giurisprudenza avrebbe segnalato nella formulazione di quell’articolo. La esenzione dalla tutela paesaggistica è prevista per le aree che, alla data del 6 settembre 1985 (all’entrata in vigore della legge Galasso che ha introdotto la tutela degli elementi essenziali di morfologia del territorio), non comprese nelle zone delimitate dagli strumenti urbanistici come A e B, fossero oggetto di piani (rectius programmi) poliennali di attuazione. I comuni con popolazione inferiore a 10.000 erano esentati (art.6 del d.l. 9/1982) dallo strumento attuativo e quel criterio non può – si dice – per essi valere. Di qui la asserita esigenza di intervenire attraverso una integrazione normativa, al che appunto intende provvedere la iniziativa legislativa, con la drastica disposizione che esonera dalla tutela paesaggistica dell’art. 142 del codice i territori dei comuni con meno di 10.000 abitanti (secondo i dati ISTAT sono 6.691, l’84,75% del totale di 7.896, coprono oltre il 60% della superficie del Paese). I riferimenti di giurisprudenza ai quali la relazione si affida sono risalenti nel tempo a prima della revisione/correzione del codice (2006 e 2008) cui si deve il testo vigente dell’art.142.

Il disegno di legge è espressione di un palese fraintendimento della ratio della esclusione normativa dalla tutela paesaggistica, fondata sul riconoscimento di consolidate e legittime situazioni di fatto che di quella tutela hanno comportato il venir meno degli stessi obiettivi presupposti. La esclusione non può quindi discendere dalla mera disciplina urbanistica della zona vigente al tempo della entrata in vigore della legge che quella tutela ha introdotto (zone A e B compiutamente edificate; zone diverse destinate a nuova edificazione limitatamente alle parti ricomprese in piani attuativi), ma alla effettiva situazione di fatto dei luoghi, nei limiti in cui le previsioni urbanistiche siano state concretamente realizzate.E dunque nei comuni esonerati dalla pianificazione esecutiva la esclusione dalla tutela paesaggistica presuppone necessariamente che le previsioni dello strumento urbanistico generale siano state in concreto attuate, con la realizzazione dei nuovi insediamenti. Il disegno di legge sorprendentemente non considera il testo del comma 2, lettera b), dell’art.142, come integrato con la revisione/correzione del 2006, che ha introdotto l’espressa condizione che le relative [dello strumento urbanistico] previsioni siano state concretamente realizzate. E dunque alla mera disciplina urbanistica di piano il disegno di legge conferisce l’efficacia di prevalere sulla tutela paesaggistica e così si espone a sicuri rilievi di incostituzionalità, per violazione del principio di priorità dei valori del paesaggio fondato sull’art. 9 Cost.”

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