di Alberto Lucarelli, Ordinario di Diritto Costituzionale Università di Napoli Federico II.
Ho avuto modo di leggere alcune riflessioni interessanti del dott. Paolo Maddalena, giudice contabile e successivamente componente della Corte Costituzionale, in merito allo schema di disegno di legge delega N. 2031 del 24 febbraio 2010.
Ritengo pertanto opportuno intervenire, in merito a tali considerazioni, con l’obiettivo di fare chiarezza su alcuni punti, anche nella considerazione che il testo, in questo periodo, costituisce oggetto di raccolta firme per una legge di iniziativa popolare.
1. Per il dott. Maddalena nel testo si considera lo Stato come stato persona giuridica, cioè come Pubblica Amministrazione e non come Stato Comunità in cui il Popolo è Sovrano.
Tale considerazione non è condivisibile.
In realtà il testo esprime proprio il contrario. Lo schema di disegno di legge delega esclude:
a. che lo Stato venga considerato come Stato persona giuridica, avulso dal contesto sociale;
b. Che lo Stato non agisca nell’interesse e come rappresentante della collettività, del popolo.
Il contenuto del testo è teso proprio ad evitare che lo Stato utilizzi poteri, talvolta vessatori, sui beni demaniali, al solo scopo di godere di tali beni nel modo più esclusivo.
Uno degli scopi del testo è proprio quello di far emergere la categoria di bene pubblico in uso pubblico (sub categoria dei beni pubblici), attraverso la figura dello Stato comunità.
Invece, il concetto di sovranità statuale, riconducibile allo Stato persona giuridica, piuttosto che allo Stato comunità, contribuisce a far prevalere la categoria del bene pubblico in proprietà pubblica, piuttosto che il bene pubblico in uso pubblico, svilendo la dimensione del bene, che piuttosto che essere orientato alla communitas viene orientato a soddisfare i bisogni del dominus.
Nello schema di disegno di legge delega i beni pubblici, appartenenti a persone pubbliche, vengono distinti in tre categorie: beni ad appartenenza pubblica necessaria, beni pubblici sociali, beni pubblici fruttiferi.
Soprattutto le prime due categorie sono fortemente legate agli interessi generali fondamentali, per i quali lo Stato interviene a tutela della comunità, quale garante della protezione di tali beni e della difesa delle fasce di utilità che questi debbano esprimere. Nel testo si ridà l’autentico e genuino significato ai beni pubblici, intesi come beni appartenenti alla comunità di cittadini e aperti alla fruizione collettiva, proprio allo scopo di ridare dignità al concetto di Stato comunità, di communitas all’interno della sovranità popolare.
Si delinea un modello nel quale il concetto di “statualità” non risulti assorbito dallo Stato apparato, riconoscendo maggiori diritti alla collettività.
2. Per il dott. Maddalena, nel testo si elimina il concetto di proprietà demaniale, di proprietà collettiva demaniale che insito nella parola. La proprietà è pubblica e privata. La proprietà pubblica significa proprietà collettiva del popolo, quindi elimina il popolo.
Tale considerazione non è condivisibile.
Il testo non elimina il concetto di proprietà demaniale, bensì lo destruttura, riorganizza la materia, allo scopo di renderla più aderente alla realtà attuale e soprattutto per orientarla a finalità collettive, piuttosto che agli interessi del proprietario.
Né, tantomeno, si elimina il popolo: il presupposto del testo è quello secondo cui a partire dai processi di privatizzazione degli anni ’90, dal Trattato Maastricht in poi, sono stati sviliti alla base i valori fondamentali della persona, della comunità, che vanno recuperati e valorizzati attraverso il recupero dei doveri dello Stato.
Nel testo si prende atto dei limiti del concetto di demanialità, la quale non riesce sempre a difendere l’utilità dei beni, fondandosi su una nozione esclusiva ed escludente di “appropriabilità”.
Infatti, attraverso l’errata identificazione di beni pubblici con proprietà pubblica e quindi con demanialità, si sposta l’attenzione dall’utilità e dalla fruibilità collettiva dei beni, allo stretto rapporto dominus-res, escludendo la generalità dei soggetti.
Il testo si concentra, da una parte sulla necessità di costruire una nuova categoria giuridica di beni pubblici, e dall’altra sull’ipotesi di trovare nuove dimensioni all’interno della proprietà pubblica, in entrambi i casi allo scopo di valorizzare le fasce di utilità dei beni e quindi la communitas stessa che si riporta al bene.
Lo statuto della proprietà pubblica nel codice civile che ci si propone di modificare, si sovrappone al modello demaniale, ed ai beni pubblici ad uso pubblico, dando vita a rapporti escludenti tra il dominus e il bene, mentre nel testo si vuole ridare vigore al concetto di communitas, alla democrazia partecipativa, attraverso una rilettura della categoria dei beni pubblici, suddivisi nelle tre categorie anzidette, che valorizzano sempre il ruolo della collettività.
Pertanto, più che parlare di eliminazione della categoria giuridica del demanio si dovrebbe parlare dei limiti fisiologici del modello demaniale, fondato sostanzialmente sugli elementi strutturali caratterizzanti il rapporto dominicale, sovranità statuale e proprietà pubblica, che possono sovente prescindere dalle esigenze della comunità.
Nel testo dunque si ripensa tale categoria, ed il relativo modello di democrazia ad esso sotteso, andando oltre i caratteri classici della demanialità, ovvero di un modello che riconosce un tipo di relazione soggettiva assoluta, per valorizzare invece i diritti della persona e gli interessi pubblici essenziali collegati alle utilità dei beni.
3. Per il dott. Maddalena il testo impedisce qualsiasi iniziativa da parte del popolo sul piano giudiziario. Sul piano giudiziario può agire soltanto lo Stato che è considerato una persona giuridica e non, come dice la Costituzione, uno Stato Comunità cioè il Popolo Italiano.
Tale considerazione non è condivisibile.
Partendo dal presupposto, che, come detto, lo Stato non viene inteso come persona giuridica, ma come Stato comunità, e dunque in quanto tale, come rappresentante del popolo, il testo propone l’introduzione della categoria dei beni comuni, ossia beni che soffrono di una situazione altamente critica, per problemi di scarsità e di depauperamento e per assoluta insufficienza delle garanzie giuridiche.
Nel testo sono definite cose che esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona, e sono informati al principio della salvaguardia intergenerazionale delle utilità.
Per tali ragioni, si è ritenuto di prevedere una disciplina particolarmente garantistica di tali beni, idonea a rafforzarne la tutela, a garantirne in ogni caso la fruizione collettiva, da parte di tutti i consociati, compatibilmente con l’esigenza prioritaria della loro preservazione a vantaggio delle generazioni future.
Pertanto, la tutela risarcitoria e la tutela restitutoria spettano allo Stato. Tuttavia, la tutela inibitoria spetta a chiunque possa fruire delle utilità dei beni comuni in quanto titolare del corrispondente diritto soggettivo alla loro fruizione. Lo stesso vale per i beni pubblici, suddivisi nelle categorie anzidette.
Dunque, non è impedito qualsiasi tipo di tutela per il popolo, che anzi viene valorizzato e maggiormente garantito, attraverso una tutela a priori piuttosto che non soltanto a posteriori.
Lo Stato, poi, in qualità di rappresentante della sovranità popolare, può agire giudizialmente, facendosi dunque portatore degli interessi della collettività.
Infine, il testo, proponendo un ridimensionamento dell’autorità dell’imperium sui beni, favorisce i processi partecipativi di accessibilità e fruibilità da parte della collettività, salvaguardando il perseguimento degli interessi generali.
Le considerazioni qui riportate sono già presenti in “Alberto Lucarelli, Alcune considerazioni in merito ai beni comuni tra sotto categorie giuridica e declinazione di variabile”, sulla rivista NOMOS 2/2017, consultabili qui: http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/tag/alberto-lucarelli/?fbclid=IwAR3Kul5AaCdldcY72VCqqy4c054w7jNqTCz5XNlMVo7nWLhZQIGuoZteA2Q