Boschi e viali alberati hanno bisogno di noi

A cura del Gruppo d’Intervento Giuridico onlus.

Di questi tempi nel nostro Bel Paese è sempre più comune imbattersi nel taglio di boschi.

Capita sempre più spesso e per i motivi più vari: per esempio, può trattarsi di un taglio per ragioni di pericolo o sanitarie, perché si tratta di un bosco governato a ceduo ed è giunto il momento del taglio periodico… oppure siamo davanti a un taglio illecito.

Che si può fare?

Vediamo di porre a frutto decenni di esperienza concreta in materia di diritto ambientale[1].

In primo luogo, ha ben poco senso pubblicare sui social network decine di foto di alberi tagliati, ritenendo che – chissà per quale congiunzione astrale – Magistratura, Carabinieri Forestale, Polizia locale intervengano immediatamente.

Questo non accade: esposti e denunce non si fanno su Facebook, mettetevi l’anima in pace.

La prima cosa da fare è certamente fare qualche fotografia e individuare esattamente l’area interessata.

E’ fondamentale, inoltre, verificare l’esistenza o meno di vincoli ambientali.

Trattandosi di bosco, sussiste quantomeno il vincolo paesaggistico, per legge (art. 142, comma 1°, lettera g, del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni) ovvero anche grazie a specifico atto di individuazione dell’area interessata (artt. 136–141 bis del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni).

In tal caso, se sussiste solo il vincolo paesaggistico ex lege, il taglio boschivo potrebbe rientrare nell’ordinaria pratica selvicolturale (es. governo a ceduo del bosco) ed essere esente da autorizzazione (art. 149 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni), come specificato dall’art. 2, comma 1°,e l’allegato A, punto A.20 del D.P.R. n. 31/2017, che esclude dalla necessità dell’autorizzazione paesaggistica “nell’ambito degli interventi di cui all’art. 149, comma 1, lettera c) del Codice: pratiche selvicolturali autorizzate in base alla normativa di settore; interventi di contenimento della vegetazione spontanea indispensabili per la manutenzione delle infrastrutture pubbliche esistenti pertinenti al bosco, quali elettrodotti, viabilità pubblica, opere idrauliche; interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale al servizio delle attività agro-silvo-pastorali e funzionali alla gestione e tutela del territorio, vietate al transito ordinario, con fondo non asfaltato e a carreggiata unica, previsti da piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale”.

Se non si tratta di ordinaria pratica selvicolturale (es. governo a ceduo del bosco, ripulitura del sottobosco e/o da infestanti), l’autorizzazione paesaggistica (art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni) è necessaria e preventiva per gli interventi in aree boscate determinati da finalità non strettamente di gestione naturalistica[2].

L’autorizzazione paesaggistica è sempre necessaria quando l’area boscata sia tutelata con vincolo paesaggistico discendente da specifico atto di individuazione dell’area (art. 149, comma 1°, lettera c, del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni; parere dell’Ufficio legislativo del Ministero per i Beni e Attività Culturali e Turismo dell’8 settembre 2016).

In caso di assenza di autorizzazione paesaggistica, il taglio di alberi obbliga la Regione e l’eventuale Ente locale delegato in materia di tutela paesaggistica, nonché la competente Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio all’emanazione di ordinanza di ripristino ambientale (art. 167 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni) e costituisce ipotesi di reato ai sensi degli artt. 734 cod. pen. e 181 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni.

Molto probabilmente il bosco sarà anche tutelato con vincolo idrogeologico (regio decreto legge n. 3267/1923 e successive modifiche e integrazioni): in tal caso, è necessaria anche la specifica autorizzazione.

La zona interessata dal taglio boschivo potrebbe anche rientrare in una delle aree di cui alla Rete Natura 2000, cioè la rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell’Unione Europea, istituita ai sensi della direttiva 92/43/CEE “Habitat” per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e semi-naturali, nonchè delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.

La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della direttiva 2009/147/CE “Uccelli” concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Qualsiasi intervento significativo, compresi quindi i tagli boschivi, devono essere assoggettati a preventiva procedura di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.), ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e successive modifiche e integrazioni.

Nel periodo della riproduzione dell’avifauna selvatica (marzo-luglio), inoltre, non dovrebbero effettuarsi tagli senza aver prima verificato puntualmente l’assenza di nidi. Infatti, l’art. 5 della direttiva n. 2009/147/CE sulla tutela dell’avifauna selvatica, esecutiva in Italia con la legge n. 157/1992 e s.m.i., comporta in favore di “tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri” (art. 1 della direttiva) “il divieto:

a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;

b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi;

c) di raccogliere le uova nell’ambiente naturale e di detenerle anche vuote;

d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva;

e) di detenere le specie di cui sono vietate la caccia e la cattura”.

Il disturbo/danneggiamento/uccisione delle specie avifaunistiche in periodo della nidificazione può integrare eventuali estremi di reato, in particolare ai sensi dell’art. 544 ter cod. pen.

Come possono essere richieste le verifiche del caso?

Per appurare se il taglio boschivo sia autorizzato o meno e, soprattutto, se rispetti criteri, limiti, vincoli delle eventuali autorizzazioni emanate, è necessario inviare (possibilmente via p.e.c.) un’istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti alle amministrazioni pubbliche competenti (generalmente Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare; Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo; Regione interessata; Città metropolitana, Unione dei Comun, Comunità montana interessate; Comune territorialmente interessato), coinvolgendo contemporaneamente, per opportuna conoscenza, la Procura della Repubblica presso il Tribunale interessato, il comando territoriale dei Carabinieri Forestale (nelle Regioni e nelle Province autonome il Corpo Forestale ivi presente) e la Polizia locale.

E’ necessario esporre i fatti senza particolari valutazioni personali, men che meno di taglio isterico, con l’indicazione precisa di tempi e luoghi del taglio boschivo e allegando le fotografie effettuate.

E’ opportuno, se possibile, indicare anche i vincoli ambientali presenti nell’area e chiedere copia degli atti di autorizzazione (se esistenti) e le informazioni ambientali disponibili.

In proposito, si riporta una delle formule più efficaci:

…il/la sottoscritto/a

CHIEDE

alle SS.VV., per quanto di competenza,l’invio all’indirizzo di posta elettronica certificata ________ , giusta artt. 4, 6 del decreto-legge n. 179/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 221/2012, di copia delle necessarie autorizzazioni amministrative eventualmente emanate in proposito, ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo n. 33/2013, come modificato dall’art. 6 del decreto legislativo n. 97/2016 (accesso civico), nonché delle informazioni a carattere ambientale relative alla accertamenti, valutazioni, considerazioni, atti in relazione a quanto sopra descritto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 14, comma 3°, della legge n. 349/1986, 3 sexies del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., 2, 22-25 della legge n. 241/1990 e s.m.i., 2-3 del decreto legislativo n. 195/2005.

E che cosa posso fare se tagliano gli alberi di un viale cittadino?

I consigli sono analoghi a quanto già detto per i tagli boschivi[3].

Anche in città e paesi possono sussistere aree tutelate con il vincolo paesaggistico (soprattutto nei centri storici)[4], per una puntuale verifica si può consultare la relativa banca dati (http://www.sitap.beniculturali.it/) e, soprattutto, si può contare sulla presenza del vincolo storico culturale (artt. 10 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni).

Ville, parchi e giardini d’interesse storico, nonché pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani che abbiano più di 70 anni sono considerati ex lege beni culturali (artt. 10, comma 4°, lettere f, g, e 12 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni) fin quando, eventualmente, intervenga la procedura di verifica d’interesse culturale per dichiararne la non rilevanza.

La banca dati dei vincoli storico-culturali (http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/utente/login) permette, poi, di individuare specifici atti di individuazione di immobili tutelati con il relativo vincolo.

Qualsiasi intervento necessita di specifica autorizzazione da parte della Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente per territorio (art. 21 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni): nel caso di tagli non autorizzati in aree vincolate, dev’essere emanata la relativa ordinanza di reintegrazione da parte della competente Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (art. 160 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni), mentre il fatto costituisce reato (art. 170 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni).

Se il caso concreto appare troppo complesso o di difficile individuazione, naturalmente può essere segnalato (con la documentazione del caso) al Gruppo d’Intervento Giuridico onlus all’indirizzo di posta elettronica grigsardegna5@gmail.com.

Occhi aperti, allora, i nostri boschi e i nostri alberi cittadini hanno bisogno del nostro aiuto!

NOTE:

[1] Il Gruppo d’Intervento Giuridico onlus ha svolto numerose azioni legali in difesa del patrimonio boschivo. Solo negli ultimi anni nel Lazio (es. Faggeta del Lago di Vico, bosco di Procoio, nella riserva naturale statale del Litorale Romano, riserva naturale regionale Decima-Malafede) , nel Veneto (es. sponde del Brenta), in Toscana (es. Pineta litoranea del Tombolo, sponde del Merse, bosco di Belagaio, nella riserva naturale regionale del Farma, bosco della Cerbaia, sulla Montagnola Senese), in Sardegna (es. Foresta demaniale del Marganai, Altopiano di Campeda, Foresta demaniale di Is Cannoneris, Foresta demaniale di Montarbu)

[2] Giurisprudenza costante, vds. Cass. pen., Sez. III, 13 gennaio 2015, n. 962 ; Cass. pen., Sez. III, 29 settembre 2011, n. 35308; Cass. pen., Sez. III, 13 maggio 2009, n. 20138; Cass. pen., Sez. III, 25 gennaio 2007 n. 2864; Cass. pen., Sez. III, 11 giugno 2004, n. 35689, nonché parere dell’Ufficio legislativo del Ministero per i Beni e Attività Culturali e Turismo dell’8 settembre 2016.

[3] Anche in casi analoghi il Gruppo d’Intervento Giuridico onlus ha svolto numerose azioni legali in difesa del patrimonio arboreo urbano. Solo negli ultimi anni nel Veneto (es. Villa Bassi Ratheb ad Abano Terme), in Lombardia (es. Villaggio Falck a Sesto San Giovanni, Piazza Dante a Bergamo), in Emilia-Romagna (es. Piazze Cittadella e Casali a Piacenza), in Toscana (es. Piazza Mazzini a Poggibonsi, varie Vie e Piazze di Firenze), in Sardegna (es. Viale Trieste a Cagliari).

[4] Di fatto i centri storici sono da considerarsi integralmente “beni culturali” (sentenza T.A.R. Veneto, Sez. III, 8 ottobre 2018, n. 927).

Tratto da: https://gruppodinterventogiuridicoweb.com/2020/04/04/boschi-e-viali-alberati-hanno-bisogno-di-noi/?fbclid=IwAR1hpnwElChK1c1KFW-DMH4bVtOaLLELLjsU7qWCZrF9nhK6OQA1aoxa-Q8

2 commenti

  1. Egregi Signori, buona sera,Grazie per il Vs messaggio. Condivido tutto ciò che dite, ma bisogna fare qualcosa senza aspettare che lo facciamo gli altri .Il taglio dei boschi avviene perché i boschi abbandonati non procurano reddito.Io sono della Penisola Sorrentina ed ho assistito da molti anni a questi disastri. Ma qualcosa sta cambiando.Alcuni imprenditori stanno sfruttando le terre disboscate ed abbandonate. Le terre sono state trasformate in LIMONETI DI ALTA QUALITA’, creando posti di lavoro per i giovani e reddito per i proprietari. I limoni di alta qualità sono venduti nei mercati del Nord Europa. Il terreno abbandonato crea oggi reddito e posti di lavoro. Questa è la strada da seguire.
    Personalmente sto dando una mano a titolo gratuito ,con le mie esperienze internazionali.Grazie per l’attenzione. Francesco Saverio Russo

  2. Non confondere i tagli abusivi con i tagli previsti da tutta la normativa forestale nazionale e regionale, che oltre al taglio del ceduo prevedono altri tagli di cura e utilizzo del bosco. Suggerirei che la prima cosa facilmente accertabile è verificare se esiste un piano di indirizzo o di assestamento forestale e se il caso in oggetto è coerente con la pianificazione in atto.

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