“Derogaland veneta”: la terra delle deroghe

A cura di: Dante Schiavon

E’ tempo di elezioni e tutti, proprio tutti i diversi schieramenti partitici vi diranno, a proposito del suolo, della necessità di fermarlo: ma solo a parole. Il potere politico e amministrativo di destra e di sinistra non vede il suolo: si limita a calpestarlo, in tutti i sensi. Il Veneto e la sua popolazione, per salvare la “qualità dell’ambiente” e del “paesaggio”, hanno bisogno di ricevere una “scossa culturale” che li faccia risvegliare dal “letargo politico e culturale” in cui sono precipitati. La “scossa culturale” può essere rappresentata da una raccolta di firme (ne servono 40.000) che inneschi un dibattito nella società civile veneta sulla sorte di un “bene comune” e sull’effetto ossimoro della legge regionale nr. 14 del 6 giugno 2017 dal titolo “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo” che si realizza attraverso l’uso spregiudicato del marchingegno politico-amministrativo della deroga. Le deroghe le ho riassunte in questa “guida pratica alle deroghe”, articolo per articolo. Dalla legge regionale veneta non viene considerato:

1. il consumo di suolo relativo a “procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive” e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica (articolo 12);

2. il consumo di suolo per la realizzazione di interventi frutto di accordi tra soggetti pubblici e privati per i quali sia già stata deliberata dalla giunta o dal consiglio comunale la semplice “dichiarazione di interesse pubblico” (articolo 13);

3. il consumo di suolo per la realizzazione della capacità edificatoria complessivamente assegnata dal (P.A.T.) Piano di Assetto del Territorio o dal Piano Regolatore Generale del 30% e di un ulteriore 20% se il provvedimento di quantificazione del suolo consumabile da parte della Giunta (al momento della emanazione della legge, anno 2017) non fosse stato emanato nei termini indicati dalla legge (art.13);

4. il consumo di suolo per infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico (art.12);

5. il consumo di suolo per gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale ricadenti negli “ambiti di urbanizzazione consolidata” (art.12);

6. il consumo di suolo per titoli edilizi in cui era stata “solamente” presentata la domanda di permesso di costruire alla data di entrata in vigore della legge (art.13);

7. il consumo di suolo in attuazione di accordi di programma per interventi di interesse regionale previsti dalla legge regionale 29 novembre 2001 nr. 35 che non sia possibile collocare negli ambiti di urbanizzazione consolidata (art.11);

8. il consumo di suolo per interventi di “riqualificazione edilizia” (Piano Casa) ed ambientale, più premi volumetrici e di superficie (e possibili crediti edilizi) (articoli 5 e 12);

9. il consumo di suolo per interventi di “riqualificazione urbana”, più premi volumetrici

e di superficie (e possibili crediti edilizi) (articoli 6 e 12);

10. il consumo di suolo derivante da Piani urbanistici attuativi anche se non ancora approvati al momento dell’entrata in vigore della legge: bastava la semplice presentazione al comune della proposta corredata degli elaborati (articolo 13);

11. il consumo di suolo legge per gli interventi programmati dai Consorzi di sviluppo di cui all’art.36 comma 5 della legge 5 ottobre 91 nr. 317 relativi ai “sistemi produttivi

locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale” (art.4);

12. il consumo di suolo per gli interventi attuativi delle previsioni contenute nel piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) nei piani d’area e nei progetti strategici di cui alla legge regionale 23/4/2011 nr.11 ( art.12);

13. il consumo di suolo derivante dai piani di assetto del territorio (PAT) già adottati alla data di entrata in vigore della legge (art.13);

14. il consumo di suolo per interventi previsti a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale in materia di barriere architettoniche (art.12);

15. il consumo di suolo connesso all’attività di imprenditore agricolo (art.12);

16. il consumo di suolo per attività di cava (art.12).

Tutto questo gigantesco e derogato consumo di suolo si somma al plafond di 18257 ettari di suolo agricolo e naturale liberamente consumabili dal 2017 al 2050 stabilito dalla medesima legge. La classe partitica azzererà il consumo di suolo solo quando non ci sarà più niente da cementificare e nessun interesse privato da soddisfare.  Amen.

Schiavon Dante