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Il TAR Veneto salva gli oliveti di Brenzone sul Garda

Accolto il ricorso del GrIG. Una vittoria contro il consumo speculativo del suolo

Comunicato del Gruppo d’Intervento Giuridico del 17.10.2024

Il TAR Veneto accoglie il ricorso GrIG e salva gli oliveti di Brenzone sul Garda. Una vittoria contro il consumo speculativo del suolo

Il T.A.R. Veneto, con la sentenza Sez. II, 16 ottobre 2024, n. 2450, ha accolto il ricorso presentato dal Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG), rappresentato e difeso ottimamente dall’Avv. Eugenio Lequaglie del Foro di Verona, e ha annullato la variante al Piano di Assetto del Territorio (PAT) di perimetrazione dell’edificato urbano consolidato, dove sono consentite di fatto edificazioni esentate dagli obblighi normativi sul consumo del suolo.

In realtà, però, ben otto zone sulle dodici individuate sono aree agricole, in gran parte impreziosite dai caratteristici oliveti gardesani.

La pronuncia dei Giudici amministrativi veneti consente di salvare pregevoli oliveti dalla speculazione immobiliare.

Infatti, “la censurata variante al PAT, approvata con procedura semplificata, aveva la sola finalità di effettuare una ricognizione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, secondo la definizione restrittiva datane dalla legge regionale n. 14/2017 (art. 2 lett. e …), approvando quindi una perimetrazione meramente dichiarativa di caratteristiche proprie delle predette aree comunali, da considerarsi ‘già edificate’ e pertanto escluse dal computo dei limiti di suolo consumabile.   Alla luce di tali considerazioni le plurime modifiche introdotte agli AUC (Ambiti di Urbanizzazione Consolidata, n.d.r.), in ampliamento rispetto alla fase di adozione, non possono dirsi rispettose dei canoni guida del piano adottato e della definizione dell’art. 2 della legge regionale in materia di consumo di suolo (che ha la finalità di una progressiva riduzione progressiva del consumo del suolo non ancora urbanizzato, in coerenza con l’obiettivo comunitario di azzerarlo entro l’anno 2050), anche alla luce degli specifici rilievi formulati dalla ricorrente ed esemplificati nella relazione tecnica dalla stessa prodotta in uno con il ricorso”.

Si deve ricordare che la Regione Veneto, con la  legge regionale n. 14 del 2017, ha promosso un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica ispirata alla consapevolezza della necessità di conservare le  risorse territoriali ed ambientali: in particolare la normativa mira a ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato, in coerenza con l’obiettivo europeo di azzerarlo entro il 2050.

L’obiettivo dovrebbe essere gradualmente raggiunto nel corso del tempo, anche mediante la programmazione regionale e comunale.

Particolare rilievo nell’impianto normativo della legge rivestono le previsioni volte alla riqualificazione edilizia ed ambientale e alla rigenerazione urbana, che prevedono forme ed azioni quali la demolizione di opere incongrue o di elementi di degrado, il recupero, la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di tipologie edilizie urbane a basso impatto energetico e ambientale. In proposito viene istituito un fondo regionale per la rigenerazione urbana e per le spese di progettazione e demolizione delle opere incongrue.

In realtà, si dovrebbe dire che le belle intenzioni sono rimaste, purtroppo, ben lontane dalla realtà, vista la continua e indefessa tendenza regionale alla più greve antropizzazione del territorio, tuttavia tali previsioni normative consentono di provare a ricondurre a legittimità le scelte degli Enti locali quando il consumo di territorio deborda assurdamente.

E’ il caso di Brenzone sul Garda, lungo la sponda veronese del Lago di Garda, dove la Regione Veneto ha individuato, con deliberazione Giunta regionale n. 668 del 15 maggio 2018, la quantità massima di consumo di suolo ammesso fino al 2020 in 3,96 ettari, in quanto misura minore tra il valore di cui alla ripartizione effettuata dalla medesima deliberazione e la quantità massima della superficie agricola trasformabile (SAT) prevista dal vigente Piano di assetto del territorio (PAT).

Con la deliberazione Consiglio comunale di Brenzone sul Garda n. 29 del 15 luglio 2021 veniva approvata una variante al PAT, che effettuava la perimetrazione dell’edificato urbano consolidato, dove sono consentite di fatto edificazioni esentate dagli obblighi normativi sul consumo del suolo: nel concreto, però, ben otto zone sulle dodici individuate sono aree agricole, in gran parte impreziosite dai peculiari oliveti gardesani.

Sono tutt’altro che aree edificate o compromesse.

La sentenza del T.A.R. Veneto, accogliendo il ricorso del GrIG, costituisce un importante precedente per contrastare concretamente sul piano giuridico un vero e proprio consumo di suolo agricolo di sensibile valore ambientale, perché la difesa del territorio sia reale e non limitata a enunciazioni di principio non verificate nella realtà dei fatti da controlli ambientali inesistenti.

Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)

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