di Alessandro Mortarino e Federico Sandrone.
Lo scorso 4 luglio la Corte Costituzionale ha formalmente depositato la sua sentenza n. 119/2024 riferita alla Legge regionale del Piemonte 31/5/2022 n. 7 “Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia”, decretando in via definitiva una serie di illegittimità costituzionali che stravolgono profondamente le parti sostanziali della norma promulgata dal governo subalpino nello scorso mandato, norma a suo tempo puntualmente contestata dal nostro Forum, che aveva richiesto al Consiglio dei Ministri allora in carica una rapida “impugnazione” avanti alla Corte Costituzionale (poi effettivamente avvenuta).
A distanza di quasi due anni, dunque, una legge regionale davvero inaccettabile viene “rinviata al mittente” creando una serie notevole di problematiche; leggendo attentamente il dispositivo di questa Sentenza – che potete scaricare qui – le “dichiarazioni di illegittimità costituzionale” potrebbero apparire “quantitativamente” contenute, ma la portata dell’intervento della Corte Costituzionale va ben oltre delineando tutte le “qualità negative” (cioè le illegittimità costituzionali) riscontrate, alcune di queste particolarmente “impattanti” e con pesanti implicazioni e ripercussioni, in particolare per coloro che – ignari – si sono fidati delle “rassicurazioni” dell’allora maggioranza in Consiglio regionale, applicando le nuove disposizioni normative che ora sono state “folgorate” dal Supremo Organo dello Stato.
Nell’invitarVi ad analizzare in profondità l’articolazione dell’importante Sentenza, segnaliamo alcune questioni che ci paiono principali:
- quella di cui al punto 2) del dispositivo della Sentenza che, in sostanza, “folgora” il comma 9 dell’art. 5 della L.R. 16/2018 così come novellato dall’art. 7 della L.R. 7/2022 e pertanto con l’abrogazione di un solo comma, si rende praticamente inapplicabile tutto l’art. 5 della L.R. 16/2018 (inerente gli interventi di ristrutturazione con ampliamenti con bonus percentuali), in quanto è stata eliminata la possibilità di “superare i parametri edilizi e urbanistici previsti dagli strumenti urbanistici e …”. La disposizione, ora folgorata, prevedeva grandissimi (e non giustificabili) ampliamenti degli esistenti immobili, anche fino al 75% del volume o della superficie esistente a cui si potevano addirittura aggiungere gli ampliamenti “una tantum” ammessi dai vigenti P.R.G.C. (solitamente 20-25%), quando invece nella versione precedente (ante giugno 2022) gli ampliamenti ammessi non potevano superare il 20-25% del volume o della superficie esistente. Conseguentemente, l’annullamento di questa disposizione oltre a creare problematiche sulle pratiche rilasciate/in itinere, farà sì che tutti i cittadini piemontesi non possano nemmeno più usufruire di quei piccoli ampliamenti necessari per adeguare le esistenti unità immobiliari (norme esistenti sotto varie forme dall’agosto 2009).
- quella di cui al punto 4) del dispositivo della Sentenza che “folgora” il comma 7 dell’art. 6 della L.R. 16/2018 così come novellato dall’art. 8 della L.R. 7/2022: anche in questo caso, eliminando la parte in cui si affermava che “il recupero dei sottotetti esistenti è sempre ammesso indipendentemente dagli indici o dai parametri urbanistici ed edilizi previsti dai PRG e …”, si rende molto difficoltoso (quasi impossibile, se non in specifiche e limitate zone) attuare il recupero dei sottotetti. Conseguentemente, anche in questo caso l’annullamento della disposizione oltre a creare problematiche sulle pratiche rilasciate/in itinere, impedirà ad una grande fetta di cittadini piemontesi di poter recuperare gli esistenti sottotetti (norme esistenti sotto varie forme dall’agosto 1998).
- in ultimo quella di cui al punto 5) del dispositivo della Sentenza che “folgora” le lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 6 della L.R. 19/1999 così come novellato dall’art. 41 della L.R. 7/2022: in Piemonte non avremmo più alcune disposizioni specifiche (quantitative) per definire le “variazioni essenziali” (e non si potrà certo fare riferimento a quelle previgenti alla L.R. 7/2022), si dovrà quindi fare riferimento a quelle molto più generiche di cui all’art. 32 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., con una conseguente e molto più pesante (e onerosa per il privato) valutazione di alcune difformità edilizie.
Ora sicuramente si aprirà un periodo di incertezza per tutti coloro che nel frattempo hanno utilizzato le disposizioni indicate dalla norma regionale, in quanto le sentenze di incostituzionalità producono effetti retroattivi per i rapporti non ancora conclusi o perfezionati, comportando la “caducazione” fin dall’inizio delle norme e quindi l’illegittimità degli atti emessi sulla base delle disposizioni normative interessate, questo con il solo limite (e conseguente salvezza) degli atti che hanno i cosiddetti “rapporti esauriti”, che si ritiene non congruo affrontare in questa sede.
Tutto questo, con un po’ di buon senso e “visione politica” poteva sicuramente essere evitato; in tempi non sospetti, il 25 luglio 2023, il Coordinamento dei Comitati piemontesi del Forum “Salviamo il Paesaggio – Difendiamo i Territori”, congiuntamente a Pro Natura Piemonte, Italia Nostra Piemonte e Legambiente Piemonte, aveva inviato al Presidente Cirio, al Vicepresidente Carosso (che aveva in capo la specifica delega), al Presidente della II Commissione Marin e a tutti i Gruppi consiliari, uno specifico documento (che trovate qui) nel quale sono evidenziati in un distinto paragrafo (pagine 4, 5 e 6) gli “effetti e le problematiche” di un’eventuale sentenza di incostituzionalità: ora chi risponderà di tutto questo?
Nel documento inviato lo scorso anno dal Forum, si invitavano il Presidente regionale Cirio, il Vicepresidente Carosso, gli Assessori e i Consiglieri a ponderare con grande attenzione i pericoli connessi al procedere dell’iter secondo la strada tracciata dal Consigliere Valter Marin (Presidente della II Commissione consiliare), ribadendo che, in caso di una declaratoria di incostituzionalità, ognuno avrebbe dovuto ritenersi consapevole delle proprie personali responsabilità e del fatto che eventuali danni creati agli operatori avrebbero comportato inevitabilmente una loro diretta e individuale implicazione erariale, sino alla condizione di essere giudicati passibili dei relativi risarcimenti.
Siamo, almeno a quanto pare, esattamente in questa situazione. E’ certamente poco piacevole da parte del Forum trovarsi ora nella condizione di dover affermare «noi vi avevamo avvisati», ma questa è la cruda realtà.
E le leggi sono leggi, in particolare quelle pronunciate dal “giudice delle leggi” qual è la Corte Costituzionale…